Cedolare secca: possibile l'acconto di dicembre con aliquota del 15%
Con Comunicato stampa del 22 novembre 2013, l'Agenzia delle Entrate ha reso nota la possbilità di applicare già in sede di secondo o unico acconto 2013 l'aliquota del 15%, per chi sceglie di adottare il metodo di calcolo previsionale.
Il decreto Imu (D.l.102/2013) ha stabilito, infatti, la riduzione dell'aliquota dal 19% al 15% sui contratti di locazione a canone concordato per le abitazioni situate nei comuni con carenze di disponibilità abitative o in quelli ad alta tensione abitativa; si tratta dei cosiddetti “contratti 3 + 2”, che prevedono durata minima di tre anni, più altri due di rinnovo automatico, e canone stabilito in base agli accordi definiti a livello locale tra le organizzazioni dei proprietari e quelle degli inquilini.
I locatori che si avvalgono di contratti a canone "libero" (durata 4 anni + 4 anni) non sono coinvolti dall'opzione suddetta, in quanto nel periodo d'imposta 2013 continuano ad applicare l'aliquota del 21%.
Il 2 dicembre quanto si versa?
Per chi applica il metodo storico, l'acconto da versare è:
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pari al 95% del saldo 2012 (rigo RB11 del modello Unico PF 2013), se non superiore a 257,52 €;
- pari al 60% del 95% del saldo 2012, se l'acconto complessivo è superiore a 257,52 €.
Per chi applica il metodo previsionale, l'acconto da versare è:
- pari al 95% della cedolare secca calcolata applicando l'aliquota del 15%, se non superiore a 257,52 €;
- pari al 60% del 95% della cedolare calcolata applicando l'aliquota del 15%, meno la quota versata a giugno in sede di primo acconto (calcolata con aliquota del 19%), se l'acconto complessivo è superiore a 257,52€.
Il codice tributo è, in ogno caso, il 1841. Nel caso in cui il versamento risulti insufficiente, il contribuente, che ha adottato il metodo di calcolo previsionale, incorre in una sanzione del 30%.
Si ricorda che...
La cedolare secca è un'imposta sostitutiva che, se scelta, sostituisce quelle ordinariamente dovute sulle locazioni: l’Irpef e le addizionali sul reddito degli affitti; l’imposta di registro e l'imposta di bollo alla registrazione, nonché sulle risoluzioni e sulle proroghe dei contratti.
L’opzione non può essere effettuata nell’esercizio di attività di impresa o di arti e professioni. Non possono aderire al nuovo regime le società e gli enti non commerciali. Chi intende avvalersi del regime della cedolare secca può esercitare l’opzione in sede di registrazione del contratto utilizzando il modello semplificato Siria, oppure il modello 69.