Cessione d’azienda per eludere i creditori. Non basta la consapevolezza del cessionario per la sua responsabilità solidale
Se la cessione d’azienda avviene al fine di eludere pretese creditorie, per far valere la responsabilità solidale del cessionario, è necessario che il debito sia inserito come posta passiva nella contabilità.
Questo è quanto ha stabilito la Corte di Cassazione con la sentenza n. 14020 del 26 maggio 2025, con cui ha cassato la pronuncia del giudice di merito che aveva applicato l’articolo 2560 secondo comma del Codice Civile, facendo valere la responsabilità solidale del cessionario, in ragione del solo fatto che la cessione dell'azienda cui si riferiva il debito era avvenuta per eludere le ragioni creditorie.
La Corte di Cassazione, ha invece spiegato, che ai fini dell'insorgenza della responsabilità (solidale) del cessionario dell'azienda per il debito a questa inerente ceduto non può considerarsi sufficiente, in presenza di una cessione realizzata in frode ai creditori, la consapevolezza del debito medesimo in capo al cessionario.
Per far valere la responsabilità solidale del cessionario, deve necessariamente essere infatti fornita anche la prova dell'iscrizione dello stesso nelle scritture contabili obbligatorie.
La disposizione di cui all’articolo 2560 c.c., secondo la quale «l'alienante non è liberato dai debiti inerenti all’esercizio dell’azienda ceduta anteriori al trasferimento, se non risulta che i creditori vi hanno consentito» (primo comma) e secondo la quale «nel trasferimento di un'azienda commerciale risponde dei debiti suddetti anche l'acquirente, se essi risultano dai libri contabili obbligatori» (secondo comma), è una norma di carattere eccezionale e non si presta ad interpretazioni analogiche.
In base alla dottrina maggioritaria, infatti, l'iscrizione del debito nei libri contabili obbligatori è elemento costitutivo della responsabilità dell'acquirente, per cui chi intenda far valere i corrispondenti crediti contro quest'ultimo, è tenuto a provare, fra gli elementi costitutivi del proprio diritto, anche tale iscrizione, e il giudice ha il compito di rilevare, anche d’ufficio, il fatto che quest'ultima, quale elemento essenziale della responsabilità del convenuto, non sia stata provata, per cui il cessionario non risponde dei debiti conosciuti aliunde.
L'inesistenza dei libri contabili, precisano i giudici, dovuta a qualsiasi ragione, compresa la loro non obbligatorietà per lo specifico tipo di impresa, rende impossibile l'elemento costitutivo della responsabilità del cessionario per i debiti relativi all'azienda e conseguentemente chiude la strada alla medesima responsabilità.
In presenza di vicende traslative che attuano idee fraudolente messe a punto per danneggiare anche i creditori del cedente, gli interessi di questi ultimi possono trovare adeguata tutela mediante gli ordinari rimedi di carattere generale, come l'azione revocatoria ordinaria ovvero l'azione risarcitoria.
Sentenza cassata dunque e rinvio al giudice di merito che dovrà nuovamente pronunciarsi sulla questione.