Fisco

Novità in materia di IRPEF e redditi di lavoro dipendente: la deducibilità e la non imponibilità dei contributi versati per l’assistenza sanitaria dei dipendenti


L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato, in data 16 maggio 2025, la Circolare n. 4/E con cui passa in rassegna le novità riguardanti l’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) introdotte con la Legge di Bilancio 2025 (L. 207/2024) e le nuove disposizioni riguardanti la tassazione dei redditi di lavoro dipendente anche a seguito delle modifiche introdotte dal D.Lgs. n. 192/2024

Tra le varie novità, la circolare si sofferma sulla deducibilità dei contributi versati ai fondi integrativi del Servizio sanitario nazionale (SSN) e sulla non imponibilità dei contributi di assistenza sanitaria versati in ottemperanza a disposizioni di legge.

Preliminarmente occorre far presente che - in relazione alle modifiche apportate al Testo Unico delle Imposte sui Redditi (DPR n.917/1986, TUIR) dalla legge di bilancio per il 2025 e dal decreto legislativo n.192/2024 (decreto) - sono deducibili dall’IRPEF, ai sensi dell’articolo 10, comma 1, lettera e-ter), del TUIR, i contributi di assistenza sanitaria versati a fondi integrativi del SSN per un importo non superiore complessivamente a 3.615,20 euro. Analogamente l’articolo 51, comma 2, lettera a), secondo periodo, del TUIR ha stabilito la non concorrenza alla formazione del reddito da lavoro dipendente dei contributi di assistenza sanitaria versati dal datore di lavoro o dal lavoratore a enti o casse aventi esclusivamente fine assistenziale, in conformità a disposizioni di contratto o di accordo o di regolamento aziendale, per un importo non superiore complessivamente a 3.615,20 euro.

 

Sulla base di tale intervento normativo, la circolare n.4/E del 16 maggio 2025 ha espressamente precisato che la deducibilità dei contributi versati a fondi integrativi del SSN e la non concorrenza alla formazione del reddito da lavoro dipendente dei contributi di assistenza sanitaria versati dal datore di lavoro o dal lavoratore a enti o casse “aventi esclusivamente fine assistenziale in conformità a disposizioni dei contratti collettivi di cui all’articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, o di regolamento aziendale, è subordinata al rispetto dei seguenti requisiti:

 

  • l’iscrizione all’Anagrafe dei fondi sanitari integrativi sopra menzionata;
  • la conformità dell’operato dell’ente, della cassa o del fondo al principio di mutualità e solidarietà tra gli iscritti”.

 

In merito alla deducibilità ai fini IRPEF dei contributi di assistenza sanitaria versati a fondi integrativi del SSN giova ricordare, come indica la circolare, che le innovazioni apportate si applicano anche al coniuge, non effettivamente e legalmente separato, ai figli (qualunque sia la loro età) e agli ascendenti conviventi (genitori e nonni) del lavoratore che rispettino i requisiti reddituali per essere considerati familiari fiscalmente a carico, ai sensi del comma 2 dell’articolo 12 del TUIR.

 

Inoltre non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente i contributi di assistenza sanitaria a enti o casse aventi esclusivamente fine assistenziale di cui all’articolo 51, comma 2, lettera a), del TUIR, nel rispetto di tutti i requisiti previsti dalla norma, versati in favore dei menzionati familiari del lavoratore dipendente, anche qualora non siano fiscalmente a carico dello stesso.

 

In tema di non imponibilità dei contributi versati dal datore di lavoro per le prestazioni aventi per oggetto il rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana, la circolare rileva  che l’articolo 3, comma 1, lettera b), numero 1.2) del decreto ha apportato modifiche all’articolo 51, comma 2, lettera f-quater), del TUIR, secondo cui non concorrono alla formazione del reddito da lavoro dipendente i contributi e i premi versati dal datore di lavoro a favore della generalità dei dipendenti o di categorie di dipendenti per prestazioni, anche in forma assicurativa, aventi per oggetto il rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana.

 

Attraverso tali modifiche, il “regime di non concorrenza” è stato esteso ai familiari, indicati all’articolo 12 del TUIR, che risultano fiscalmente a carico. In buona sostanza il beneficio della non concorrenza alla formazione del reddito si applica al coniuge, non effettivamente e legalmente separato, ai figli qualunque sia la loro età e agli ascendenti conviventi, genitori e nonni, del lavoratore che rispettino i requisiti reddituali per essere considerati familiari fiscalmente a carico.