Fisco

Codatorialità: rimborso IVA del costo del personale


Con la Risposta a interpello 19 maggio 2025, n. 136, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito al trattamento ai fini IVA della codatorialità previsto nell’ambito dei contratti di rete d’impresa di cui all’art. 30, comma 4-ter, del D.Lgs. n. 276/2003.

L’interpello

Nell’istanza di interpello in oggetto, la società istante é un contratto di rete, laddove la ''rete'' rappresenta una tipologia di associazionismo imprenditoriale, su base contrattuale, che permette alle singole imprese aderenti (c.d. retiste) di collaborare tra loro.

Tra gli obiettivi della rete figura, in primo luogo, l'ottimizzazione dell'impiego delle risorse umane all'interno della stessa rete per raggiungere livelli superiori di efficienza produttiva, organizzativa e qualitativa.

A seguito sentenza della Corte di Giustizia UE C-94/2019 del 2020 in tema di trattamento IVA del distacco di personale e della conseguente emanazione dell'art. 16-ter del D.L. n. 131/2024 (c.d. Decreto Salva Infrazioni), la società istante chiede quale sia il trattamento IVA della codatorialità di cui all'art. 30, comma 4-ter, del D.Lgs. n. 276/2003, quale istituto alternativo al distacco di personale.

Avendo assunto del personale ''in regime di codatorialità'', imputandone i costi alle imprese associate, l’istante chiede quale sia il corretto trattamento IVA applicabile a tali addebiti.

Soluzione delle Entrate

Facendo seguito alla Circolare n. 5/2025, l’Agenzia delle Entrate ha fornito ulteriori chiarimenti in merito alla disciplina IVA del rimborso del costo del personale in caso di codatorialità.

In particolare, nella risposta all’interpello in esame, l’Agenzia delle Entrate precisa che non è soggetto a IVA il rimborso che ciascuna impresa coinvolta nel contratto di rete è tenuta a corrispondere in merito al costo del personale dipendente distaccato.

Tale chiarimento origina, come si è detto, dalla sentenza della Corte UE C-94/2019 secondo cui il distacco di personale rileva ai fini IVA quando tra le parti sussiste un nesso diretto in forza del quale le due prestazioni di condizionano reciprocamente, vale a dire che l’una è effettuata solo a condizione che lo sia anche l’altra e viceversa.

Se pertanto dovesse essere dimostrato che il pagamento da parte della distaccataria degli importi che le sono stati fatturati dalla distaccante costituiva una condizione affinché quest’ultima distaccasse il lavoratore e che la distaccataria ha pagato tale importo solo come corrispettivo del distacco, si dovrebbe concludere per l’esistenza di un nesso diretto tra le due prestazioni.

Al riguardo è irrilevante l’importo del corrispettivo e in particolare la circostanza che esso sia pari, superiore o inferiore ai costi che il soggetto passivo ha sostenuto a suo carico nell’ambito della fornitura della sua prestazione. Infatti, una simile circostanza non è tale da compromettere il nesso diretto esistente tra la prestazione di servizio effettuata e il corrispettivo ricevuto.

Ad avviso dell’Agenzia delle Entrate, nella codatorialità non è rinvenibile un simile nesso sinallagmatico in quanto le imprese che accettano le regole di ingaggio fissate nel contratto di rete assumono ciascuna il ruolo di datore di lavoro, direttamente responsabile per la quota di propria competenza del pagamento dello stipendio al lavoratore e pertanto si può parlare di rimborso solo in termini di restituzione di quanto solidalmente anticipato al dipendente dall’impresa referente.

Ne segue in conclusione che il rimborso ha la funzione di imputare a ciascuna impresa retista il costo del personale dipendente in proporzione all’effettivo contributo che ha ricevuto da ogni lavoratore. Quindi si tratta di una mera movimentazione di denaro non soggetta a  imposta ai sensi dell’art. 2, comma 3, lett. a), del D.P.R. n. 633/1972.