Licenziare il dipendente che rifiuta il trasferimento nella nuova sede aziendale è legittimo
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 25615 del 14 novembre 2013, ha stabilito che è legittimo licenziare il dipendente che - nel caso di riassetto organizzativo dell'impresa - si rifiuti di traferirsi in una nuova sede; non è necessario che la scelta imprenditoriale faccia seguito a una situazione di congintura economica negativa: è sufficiente l'impossibilità di poter impiegare il lavoratore in mansioni equivalenti.
Il caso in esame
Nel caso di specie una dipendente si era rifiutata di prendere servizio in una sede diversa dell'impresa (trasferimento deciso dal datore di lavoro a seguito di un riassetto organizzativo della società) affermando di dover assistere il padre portatore di handicap e definendo, dunque, tale decisione discriminatoria.
La decisione della Corte di Cassazione
La Corte di Cassazione, nel statuire la piena legittimità del licenziamento, ha affermato che il giustificato motivo oggettivo dello stesso, determinato da ragioni inerenti all'attività produttiva, è rimesso a valutazione del datore di lavoro, senza che il giudice possa sindacare la scelta dei criteri di gestione dell'impresa; tale scelta è infatti espressione della libertà di iniziativa economica tutelata dall'art.41 della Costituzione.