Rapporto di lavoro
Commercio (Cooperative di consumo) e le novità di aprile 2025
Per aprile 2025, ci sono una serie di novità per i lavoratori del Settore Commercio Cooperative di consumo).
Novità
L’accordo di rinnovo 29 marzo 2024, con vigenza contrattuale 01-04-2023 / 31-03-2027, si applica ai dipendenti da imprese della distribuzione cooperativa. L’accordo in esame prevede, per apriel 2025, le seguenti novità:
- Permessi retribuiti - Imprese minori: In considerazione del ruolo sociale che le piccole cooperative svolgono in territori disagiati e/o bassa densità di popolazione e della particolare gravità della situazione economica, nelle imprese minori della distribuzione cooperativa identificate nel presente titolo, che constano di una sola unità produttiva ovvero che occupano fino ad una media per unità produttiva di 20 addetti equivalenti f.t., i permessi individuali annui sono riconosciuti nella misura di 60 ore per tutti i lavoratori dipendenti.
Saranno riconosciute ulteriori 12 ore di permesso retribuito in misura pari a 6 ore a decorrere dal 1° aprile 2025 e a ulteriori 6 ore dal 1° aprile 2026, fermo restando l'obbiettivo del raggiungimento delle 88 ore di permessi retribuiti a regime; - Assistenza sanitaria integrativa: Le Parti hanno istituito un Fondo di assistenza sanitaria integrativa, con lo scopo di garantire i trattamenti assistenziali sanitari integrativi delle prestazioni sanitarie pubbliche rese dal servizio sanitario nazionale, a favore degli iscritti dipendenti delle imprese a cui si applica il C.C.N.L. della distribuzione cooperativa, denominato Coopersalute, che risponde ai requisiti previsti dal d.lgs. n. 314/1997 e successive modifiche ed integrazioni (vedi Statuto - Allegato 6). Al Fondo aderiscono le imprese che applicano il C.C.N.L. per dipendenti da imprese della distribuzione cooperativa, ovvero i C.C.N.L. di settori affini che lo prevedano esplicitamente, che hanno l'obbligo di iscrivere i propri dipendenti ai quali per effetto delle normative contrattuali è prevista l’assistenza sanitaria integrativa in costanza di rapporto di lavoro, che assumono così la qualifica di iscritti al Fondo e beneficiari delle prestazioni. A decorrere dall’1.12.2006, sono iscritti al Fondo Coopersalute i lavoratori dipendenti delle imprese a cui si applica il C.C.N.L. della distribuzione cooperativa assunti a tempo indeterminato con contratto a tempo pieno e con contratto a tempo parziale, ad esclusione dei quadri, per i quali continuerà a trovare applicazione la specifica normativa di cui all'art. 58 del presente Contratto. A decorrere dall’1.8.2008, sono iscritti al Fondo Coopersalute i lavoratori delle imprese a cui si applica il C.C.N.L. della distribuzione cooperativa assunti con contratto di apprendistato, sia a tempo pieno che a tempo parziale. Ai fini del miglioramento delle -prestazioni sanitarie erogate dal Fondo Coopersalute, per il finanziamento del Fondo Coopersalute è dovuto un contributo a carico dell'impresa, pari a: per tutto il personale assunto, iscritto al Fondo Coopersalute, 14,00 euro mensili per ciascun iscritto a partire dall’1.1.2025. I contributi sono versati al Fondo Coopersalute con la periodicità e le modalità stabilite dal Regolamento del Fondo. È dovuta al Fondo Coopersalute una quota una tantum di iscrizione, a carico dell'impresa, pari a 30,00 euro per ciascun iscritto. Il regolamento del Fondo Coopersalute può consentire l'iscrizione la prosecuzione volontaria da parte di coloro che, per qualsiasi causa, perdano il possesso dei requisiti richiesti per l'iscrizione. Le Parti si danno atto che l'adesione al fondo Coopersalute costituisce obbligo inderogabile dell'azienda, che provvede all'iscrizione dei propri lavoratori al Fondo. L'adesione volontaria dell'impresa ad altro fondo sanitario può avvenire solo in via integrativa e non alternativa alla adesione al Fondo Coopersalute, che resta il Fondo a cui l'impresa deve essere iscritta. Le Parti, in una logica di valorizzazione dell'Assistenza sanitaria integrativa, dichiarano la possibilità, qualora nei futuri rinnovi si rendesse necessario aumentare la quota definita, di valutare per tali eventuali incrementi ripartizioni diverse. Per quanto riguarda l'assistenza sanitaria integrativa del personale delle imprese della Distribuzione Cooperativa Trentina, le Parti sono giunte in data 6.11.2009 ad un'intesa relativa al territorio Trentino così come risulta dal relativo Accordo (vedi Allegato n. 8);
- Erogazione Una Tantum: Ad integrazione di quanto concordato in materia con il Protocollo Straordinario di settore del 22.12.2022, le Parti firmatarie del presente Accordo di rinnovo intendono completare l'integrale copertura del periodo di carenza contrattuale, prevedendo esclusivamente a favore dei lavoratori in forza alla data di sottoscrizione del presente Accordo, la corresponsione di un importo forfettario aggiuntivo di "una tantum" pari a 350 euro lordi, al IV livello riparametrato sugli altri livelli. Ai soli fini del computo tale importo, divisibile in 15 quote mensili, o frazioni, verrà determinato in proporzione alla durata del rapporto ed all’effettivo servizio prestato nel periodo che va dall’1.1.2022 al 31.3.2023. Gli importi di cui sopra, che saranno riproporzionati per i lavoratori a part-time, verranno erogati ai lavoratori aventi diritto, a condizione che risultino ancora in forza alla data dell'erogazione. I suddetti importi verranno calcolati come segue: in misura piena ai lavoratori che sono stati in forza senza soluzione di continuità per il periodo dall’1.1.2022 al 31.3.2023; Pro quota in rapporto ai mesi di anzianità di servizio maturata durante il periodo dall’1.1.2022 al 31.3.2023. Non saranno conteggiati ai fini dell'anzianità i periodi di servizio militare, aspettative non retribuite, nonché tutti i periodi in cui non sia dato luogo a retribuzione a norma di legge e di contratto. Sono computati, a mero titolo esemplificativo, il congedo di maternità, i congedi parentali e i periodi di sospensione e/o riduzione dell'orario di lavoro per la fruizione degli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro. Tali importi sono esclusi ai fini del computo di alcun istituto contrattuale e dalla base di calcolo del T.f.r.. Con l'erogazione dell'importo forfettario aggiuntivo "una tantum", le Parti dichiarano definitivamente assolta ogni spettanza economica riferita o comunque riferibile all'intero periodo di vacanza contrattuale (1.1.2020 – 31.3.2023) a qualsivoglia titolo. Le Parti dichiarano che non è dovuta alcuna ulteriore spettanza economica riferita o comunque riferibile a eventuali periodi di carenza o vacanza contrattuale, a qualsivoglia titolo. Pertanto, verrà erogato un importo forfettario a titolo di "una tantum" così come da tabella sottostante:
Liv. |
Par. |
1.4.2024 |
1.4.2025 |
Totale |
Quadro |
255 |
354,17 |
265,63 |
619,79 |
1 |
232 |
322,22 |
241,67 |
563,89 |
2 |
202 |
280,56 |
210,42 |
490,97 |
3S |
180 |
250,00 |
187,50 |
437,50 |
3 |
167 |
231,94 |
173,96 |
405,90 |
4S |
155 |
215,28 |
161,46 |
376,74 |
4 |
144 |
200,00 |
150,00 |
350,00 |
5 |
130 |
180,56 |
135,42 |
315,97 |
6 |
100 |
138,89 |
104,17 |
243,06 |