Mancata formazione del dipendente. Dell’infortunio è responsabile il datore
Se il dipendente non è formato sui rischi connessi alla mansione svolta, la responsabilità di quanto verificatosi è del datore, perché il lavoratore non è stato reso consapevole delle modalità con cui gestire la sua sicurezza.
E’ questo quanto emerge da una sentenza pubblicata il 22 aprile 2025 dalla Corte di Cassazione in un caso in cui il datore di lavoro è stato condannato per aver omesso di formare il dipendente, non fornendoli in tal modo le informazioni necessarie a garantire la sua sicurezza sul lavoro.
L’infortunio si era verificato in un cantiere edile, dove l’operaio, mentre movimentava manualmente dei pesi da caricare su un furgone, vedeva lesionata la sua mano sinistra da un tubo in cemento per fognature del peso che oltrepassava quaranta kilogrammi che rovinosamente gli cadeva sulle dita, riportando una frattura giudicata guaribile in centoquaranta giorni.
Dati i fatti, è ragionevole ritenere, scrivono i giudici, che ove il lavoratore fosse stato correttamente istruito sulle modalità di movimentazione manuale dei carichi, l'infortunio non si sarebbe verificato; d'altronde, le regole relative alla corretta movimentazione manuale di carichi valgono proprio a prevenire il rischio specifico di caduta disordinata degli stessi con conseguente lesione dell'incolumità fisica del lavoratore.
La condanna a carico del datore di lavoro è scattata per lesioni colpose, configurandosi a suo carico una responsabilità per negligenza, imperizia e imprudenza, in quanto, ai sensi del comma 1 dell’articolo 18, lettera f), del comma 1 dell’articolo 37 e del comma 1 dell’articolo 169, del decreto legislativo n. 18/2008, lo stesso non aveva ottemperato all’obbligo di formare il suo dipendente, in materia di salute e sicurezza, con particolare riferimento al posto di lavoro e alle mansioni a cui è addetto.
La giurisprudenza di legittimità ha già chiarito, anche in altre circostanze, che, laddove il datore di lavoro non adempia all’obbligo formativo in favore del suo dipendente, l'omessa formazione potrà essere considerata causa dell' infortunio verificatosi in conseguenza della mancata consapevolezza da parte del lavoratore dei rischi connessi alla lavorazione e del modo in cui ovviare a tali rischi.
Gli ermellini spiegano che se il lavoratore fosse stato consapevole dei rischi connessi con la sua mansione, di certo, avrebbe avuto la consapevolezza delle modalità corrette con cui gestire la mansione ed evitare il sinistro.
L’omissione del datore di lavoro può, pertanto, essere considerata quale causa dell’infortunio.
Qualora, infatti, il datore di lavoro non adempia al fondamentale obbligo formativo, sarà chiamato a rispondere dell'infortunio occorso al lavoratore:
- quando l'omessa formazione possa dirsi causalmente legata alla verificazione dell'evento, ovvero
- laddove sia accertato che, ipotizzandosi come avvenuta l’azione che sarebbe stata doverosa ed esclusa l’interferenza di decorsi motivi diversi, l'evento, con elevato grado di credibilità razionale, non avrebbe avuto luogo.