Rateazione dei debiti iscritti a ruolo in 120 rate
Sulla Gazzetta Ufficiale dell'8 novembre 2013 è stato pubblicato il Decreto 6 novembre 2013 del Ministero dell'Economia e delle Finanze riguardante la rateizzazione straordinaria delle somme iscritte a ruolo.
Il decreto in questione dà sostanzialmente attuazione all’art. 52, co. 3, D.L. 69/2013, conv. con modif. dalla L. 98/2013 in riferimento alla rateizzazione straordinaria delle somme iscritte a ruolo: alle 72 quote mensili previste dal piano "ordinario" di rateazione di tali debiti è stato, di fatto, affiancato un piano "straordinario" che innalza il numero delle rate sino a un massimo di 120.
I Piani di rateizzazione
Il debitore può chiedere:
- un piano di rateizzazione ordinario fino a 72 rate, in caso di temporanea situazione di obiettiva difficoltà;
- un piano di rateizzazione straordinario fino a 120 rate, in caso di comprovata e grave situazione di difficoltà legata alla congiuntura economica per ragioni estranee alla propria responsabilità.
Nel caso in cui vi fosse una richiesta di proroga dei piani di rateizzazione ordinario o straordinario, il debitore può chiedere alternativamente:
- un piano di rateizzazione in proroga ordinario fino a 72 rate, in caso di comprovato peggioramento della temporanea situazione di obiettiva difficoltà;
- un piano di rateizzazione in proroga straordinario fino a 120 rate in caso di comprovatae grave situazione di difficoltà legata alla congiuntura economica per ragioni estranee alla propria responsabilità.
Si ricorda che il mancato accoglimento della richiesta di un piano di rateizzazione straordinario non preclude la possibilità di richiedere ed ottenere un piano di rateizzazione ordinario (anche in proroga).
Il piano di rateizzazione straordinario
Per la richiesta della rateizzazione straordinaria i presupposti che fanno salire fino a 120 le rate possibili per l'estinzione del debito prevedono la presenza indispensabile di una grave situazione di difficoltà legata alla congiuntura economica e non solo una " temporanea situazione di obiettiva difficoltà"; tale condizione deve essere attestata dal debitore con istanza motivata, da presentare all’agente della riscossione assieme alla documentazione che comprovi la condizione di accertata impossibilità ad eseguire il pagamento secondo un piano di rateizzazione ordinario e la condizione di solvibilità, valutata in base al piano di rateizzazione concedibile. Tali condizioni sussistono quando l’importo della rata:
- per persone fisiche e ditte individuali in regimi fiscali semplificati, supera il 20% del reddito mensile del nucleo familiare del richiedente (facendo riferimento all’Indicatore della situazione reddituale rilevabile dall’Indicatore della situazione economica equivalente);
- per soggetti diversi da quelli suddetti, supera il 10% del valore della produzione su base mensile determinato ai sensi dell’art. 2425, nn. 1), 3) e 5), c.c. e l’indice di liquidità [(liquidità differita+liquidità corrente)/passivo corrente] è compreso tra 0,50 e 1.