Definite le modalità operative per la garanzia dovuta dai soggetti extra-UE con rappresentante fiscale in Italia
In attuazione dell’art. 5 del D.M. 4 dicembre 2024, il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate n. 178713 del 14 aprile 2025 ha definito le modalità operative per la prestazione della garanzia da parte dei soggetti non residenti in uno Stato membro dell’Unione europea o in uno degli Stati aderenti allo Spazio economico europeo (SEE), che intendono effettuare operazioni intracomunitarie e che si avvalgono della nomina di un rappresentante fiscale residente in Italia.
Allo scopo di prevenire e contrastare i fenomeni evasivi e fraudolenti in ambito IVA connessi all’utilizzo abusivo della procedura che consente di beneficiare della sospensione dell’IVA all’importazione per i beni di provenienza extracomunitaria, il comma 7-quater dell’art. 35 del D.P.R. n. 633/1972, introdotto dal DLgs. n. 13/2024 (decreto “Accertamento”), stabilisce che, per i soggetti non residenti in uno Stato UE o in uno degli Stati aderenti allo SEE che adempiono gli obblighi in materia di IVA tramite un rappresentante fiscale, l’inclusione nella banca dati dei soggetti passivi che effettuano operazioni intracomunitarie (VIES) avviene previo rilascio di un’idonea garanzia.
Il citato DLgs. n. 13/2024 ha, inoltre, previsto che il rappresentante fiscale che trasmette all’Agenzia delle Entrate la dichiarazione di inizio attività o di variazione di attività, in cui risulti l’esercizio dell’opzione per l’iscrizione all’archivio VIES, ha l’obbligo di verificare la veridicità e la completezza del corredo documentale e informativo prodotto dal contribuente e la relativa corrispondenza alle notizie in suo possesso. In difetto, nei suoi confronti è irrogata la sanzione amministrativa da euro 3.000 a euro 50.000 e non si applica l’istituto del “cumulo giuridico”.
Il D.M. 4 dicembre 2024, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 292 del 13 dicembre 2024, ha individuato i criteri e le modalità di rilascio della garanzia, prevedendo che:
- la garanzia è prestata sotto forma di cauzione in titoli di Stato o garantiti dallo Stati o di fideiussione bancaria ovvero di polizza fideiussoria, rilasciate ai sensi dell’art. 1 della L. n. 348/1982 in favore del Direttore pro tempore della Direzione provinciale dell’Agenzia delle Entrate competente in ragione del domicilio fiscale del rappresentante fiscale ed è consegnata di persona o tramite il rappresentante fiscale presso la medesima Direzione provinciale;
- il valore massimale minimo della garanzia è pari a 50.000,00 euro;
- la garanzia deve essere prestata per un periodo minimo di 36 mesi a partire dalla data di consegna della garanzia stessa alla Direzione provinciale dell’Agenzia delle Entrate territorialmente competente e, decorso tale periodo, non deve essere rinnovata;
- i soggetti non residenti in uno Stato UE o in uno Stato aderente allo SEE che, alla data di pubblicazione del provvedimento dell’Agenzia delle Entrate da adottare entro 120 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del D.M. 4 dicembre 2024, risultano già inclusi nell’archivio VIES, adempiono, entro 60 giorni decorrenti dalla medesima data agli obblighi di cui sopra, pena l’esclusione dalla banca dati.
Da ultimo, con il provvedimento n. 178713/2025, l’Agenzia delle Entrate ha stabilito che i soggetti già titolari di partita IVA prestano la garanzia preventivamente alla richiesta di inclusione nella banca dati VIES, mentre i soggetti non ancora in possesso della partita IVA prestano la garanzia contestualmente alla presentazione della dichiarazione di inizio attività nella quale è valorizzata la richiesta di inclusione nella banca dati.
Le informazioni che deve contenere la garanzia sotto forma di cauzione in titoli di Stato o titoli garantiti dallo Stato, ovvero la polizza fideiussoria o fideiussione bancaria, sono specificate dal provvedimento, al quale sono allegati i fac-simili di costituzione di deposito vincolato in titoli di Stato o garantiti dallo Stato e di polizza fideiussoria/fideiussione bancaria.
L’opzione per l’inclusione nella banca dati VIES può essere esercitata solo successivamente alla comunicazione, da parte della Direzione provinciale competente, dell’esito positivo della verifica della garanzia.
Ai soggetti che, alla data del 14 aprile 2025, risultano già inclusi nella banca dati VIES è concesso, a partire dalla stessa data, il termine di 60 giorni per prestare la garanzia, decorso il quale viene comunicata al rappresentante fiscale, mediante PEC o con raccomandata con ricevuta di ritorno A/R, l’attivazione del procedimento di esclusione dal VIES del soggetto rappresentato. Se la mancata prestazione della garanzia si protrae anche per i successivi 60 giorni dalla ricezione della predetta comunicazione, il soggetto rappresentato sarà escluso d’ufficio dalla banca dati VIES.