Fisco

Notifica alla società incorporata: la Cassazione ribadisce i limiti di validità dell'atto


Con l’ordinanza n. 9161/2025, depositata l’8 aprile, la Sezione tributaria della Corte di Cassazione ha cassato la sentenza di secondo grado che aveva ritenuto tardiva l’eccezione di nullità della notifica di una cartella di pagamento inviata a una società ormai estinta. Al centro del giudizio, infatti, vi era la circostanza che l’atto fosse stato recapitato, l’8 marzo 2013, alla B. sas, già incorporata dal 27 giugno 2012 in un diverso soggetto societario.

La Commissione tributaria regionale aveva respinto il rilievo dei contribuenti, sostenendo che essi avessero formulato l’eccezione soltanto in appello. La Cassazione, invece, ha riconosciuto che l’agente della riscossione aveva fornito due diverse versioni su come fosse avvenuta la notifica, rendendo pienamente legittima la contestazione: il mutamento di prospettiva dell’ente giustificava l’introduzione del motivo senza incorrere in preclusioni.

La Corte ha ribadito che, dopo la fusione, la società incorporata si estingue al momento della cancellazione, perdendo la capacità di ricevere atti impositivi. Ne deriva che una cartella indirizzata al soggetto non più esistente è nulla, salvo che l’agente provi la notifica alla società incorporante, unica effettiva successore del rapporto tributario.

Nel caso concreto, l’ente riscossore aveva dapprima affermato di aver inviato la cartella ai soci, poi aveva dichiarato che l’atto fosse stato notificato alla società incorporata. Tale ambiguità, emersa nella fase di merito, giustificava la proposizione del motivo in appello, poiché i contribuenti non potevano contestare prima un fatto divenuto noto solo grazie alla difesa successiva dell’agente. Pertanto, l’eccezione di nullità non poteva considerarsi tardiva.

Sul piano procedurale, la pronuncia richiama l’esigenza di evitare atti inefficaci verso entità estinte, esigendo coerenza nelle allegazioni dell’ente. L’ordinanza ribadisce che la validità della notifica presuppone la sussistenza di un destinatario in vita: una volta cancellata la società dal registro delle imprese, ogni atto che le sia rivolto risulta viziato.

Con l’ordinanza n. 9161/2025, la Cassazione rimette dunque al giudice di rinvio la verifica della reale modalità di notifica, per stabilire se la pretesa erariale sia stata correttamente azionata nei confronti dell’incorporante, l’unico soggetto legittimato. L’esito di tale accertamento influirà sulla validità della cartella, alla luce dell’obbligo di notificare gli atti a un soggetto ancora in vita giuridica.

La decisione conferma, in definitiva, l’importanza di un corretto contraddittorio processuale: se la pretesa fiscale si basa su un atto notificato a un’entità estinta, il contribuente dev’essere messo nelle condizioni di far valere il relativo vizio. La Cassazione si pone così in linea con l’orientamento che tutela i diritti difensivi delle parti e la coerenza dell’azione amministrativa. ​