Ente Culturale (Federculture) ed Elemento di garanzia retributiva
Ad aprile 2025, decorre per i lavoratori del Settore Ente Culturale (Federculture) il pagamento dell’Elemento di garanzia retributiva
Elemento di garanzia retributiva
Il Ccnl 28 dicembre 2022, con vigenza contrattuale 1-01-2019/31-12-2021, si applica alle aziende dei servizi pubblici della cultura, del turismo, dello sport e del tempo libero. Nello spcifico, l’accordo di rinnovo prevede che, ai fini della effettiva diffusione della contrattazione di secondo livello, le Parti concordano nella opportunità di prevedere un importo, nella misura ed alle condizioni concordate, a titolo di elemento di garanzia retributiva (E.G.R.), a favore dei lavoratori dipendenti di aziende prive di contrattazione di secondo livello che non percepiscano altri trattamenti economici, individuali o collettivi, aggiuntivi rispetto ai minimi previsti dal C.C.N.L..
A decorrere dal 2017 ai dipendenti a tempo indeterminato o determinato iscritti al LUL da almeno 6 mesi presso le aziende prive di contrattazione di secondo livello riguardante il premio di risultato che non abbiano percepito altri trattamenti economici, individuali o collettivi, assimilabili, aggiuntivi rispetto ai minimi tabellari, sarà riconosciuto un importo lordo annuo come specificato in tabella, ovvero una cifra inferiore, fino a concorrenza, in caso di presenza di un diverso trattamento economico rispetto a quello minimo fissato dal C.C.N.L..
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Euro |
I Fascia |
250 |
II Fascia |
280 |
III Fascia |
310 |
Area Quadri |
340 |
L'E.G.R. sarà erogato in una unica soluzione con le competenze del mese di aprile e sarà corrisposto pro quota con riferimento a tanti dodicesimi quanti i mesi di servizio nell'anno precedente. A tali fini verrà considerato come mese intero la frazione di mese superiore a 15 giorni.
L'importo previsto sarà riproporzionato per i lavoratori a tempo parziale in rapporto al normale orario di lavoro.
L'importo non avrà riflesso alcuno sugli istituti contrattuali e/o di legge, diretti e/o indiretti, di alcun genere e sarà escluso dal computo del T.F.R. in quanto le Parti hanno definito l'importo in senso onnicomprensivo. Dall'adempimento saranno escluse le aziende che versino in comprovata situazione di difficoltà economico-produttiva, anche con ricorso agli ammortizzatori sociali o che abbiano formulato istanza per il ricorso a procedure di cui alla legge fallimentare nell'anno precedente o nell'anno di competenza dell'erogazione.