Fisco

Cade il diritto alla detrazione se si presenta in ritardo la dichiarazione IVA


La Corte di Cassazione con la sentenza n. 25477 del 13 novembre 2013 ha affermato che la presentazione della dichiarazione IVA anche solo con un giorno di ritardo fa cadere il diritto alla detrazione.

Nel caso di specie una società ha impugnato la cartella di pagamento emessa ai fini IVA con cui l’Agenzia delle Entrate contestava la detrazione di un credito d’imposta risultante dalla dichiarazione IVA annuale che era da ritenersi omessa poiché inviata oltre il termine di 30 giorni previsto dall’articolo 37 del D.P.R. 633 del 1972.

La Commissione Tributaria Provinciale di Agrigento ha accolto il ricorso, ma in appello la Commissione Tributaria Regionale della Sicilia ha ribaltato il verdetto che è stato poi confermato in Cassazione.

I giudici di legittimità ribadiscono infatti che ai sensi del combinato disposto degli articoli 28, 37 (che prevede il termine di decadenza per la presentazione della dichiarazione annuale IVA) e 55 del D.P.R. 633/72 (che espone il contribuente all’accertamento induttivo, in caso di mancata presentazione della dichiarazione annuale), la presentazione della dichiarazione IVA anche con un solo giorno di ritardo rispetto al termine di decadenza di trenta giorni previsto dall'articolo 37 del D.P.R. n. 633/72, comporta la perdita definitiva del diritto alla detrazione.

Nulla rileva il fatto che, al momento dell'emissione della cartella di pagamento impugnata, il termine per la presentazione della dichiarazione IVA annuale fosse stato elevato a 90 giorni dall'art. 2 comma 7 del D.P.R. 322/98.

L'estinzione del diritto alla detrazione esclude, pertanto, la possibilità di recuperare il credito maturato in ordine al periodo di imposta cui è correlata la dichiarazione omessa, attraverso il trasferimento della detrazione nel periodo di imposta successivo, ma non determina la perdita anche del diverso diritto al rimborso esercitabile, in mancanza di una disciplina specifica posta dalla legislazione in materia, nel termine biennale di decadenza previsto dall'articolo 21 del D.Lgs. n. 546/92 .

Inoltre l'inottemperanza all'obbligo della dichiarazione annuale espone il contribuente all'accertamento induttivo ex art. 55 D.P.R. 633 del 1972, in quanto tale omissione costituisce presupposto per tale metodo accertativo.