Economia

Prestazioni di pratica sportiva rese da soggetti con scopo di lucro: esclusa l’esenzione IVA


Con la Risposta a interpello 3 aprile 2025, n. 87, l’Agenzia delle Entrate ha negato l'applicazione dell'esenzione IVA a prestazione complessa legata alla pratica dello sport ove il prestatore sia diverso dagli organismi ''senza scopo di lucro''.

La fattispecie 

Nel caso di specie, l’istante è una società extraUE che ha ricevuto una prestazione di servizi da una società italiana, proprietaria di un autodromo, consistente nel servizio di utilizzo della pista per effettuare eventi sportivi di livello europeo/mondiale, oltre a comprendere altri servizi complementari, quali ospitalità per i partecipanti, catering e supporto organizzativo, indispensabili per lo svolgimento dell'evento sportivo.

Quest’ultima ha emesso fattura con IVA ad aliquota ordinaria, qualificando il servizio come locazione di bene immobile ex art. 7-quater del D.P.R. n. 633/1972, mentre l'istante ritiene  che l’operazione debba essere qualificata come una prestazione complessa legata alla pratica sportiva in quanto l'uso della pista è strettamente connesso alla pratica sportiva e, oltre alla messa a disposizione della pista, comprende attività accessorie, che rendono il servizio ricevuto unitario e funzionale allo svolgimento dell'evento sportivo.

L’istante chiede, quindi, se detta prestazione di servizi:

  1. possa essere qualificata come complessa e legata alla pratica sportiva invece che mera locazione di un bene immobile;
  2. se possa beneficiare, perché connessa alla pratica dello sport, dell'esenzione IVA (ai sensi dell'art. 132, par. 1, lett. m), della Direttiva 2006/112/CE);
  3. se sia sia applicabile un trattamento IVA agevolato per effetto della stretta connessione tra  prestazione e pratica sportiva.

Soluzione delle Entrate

L’Agenzia delle Entrate qualifica l’intervento in esame come prestazione unica e complessa, nella quale gli elementi accessori (noleggio, prenotazione, servizi ausiliari) non assumono rilievo autonomo, ma sono funzionali e strumentali all’utilizzo dell’impianto sportivo, che costituisce l’elemento principale.

Ne consegue che la prestazione deve considerarsi legata a un bene immobile, poiché il servizio è direttamente connesso con l’uso e lo sfruttamento di una struttura sportiva.

A tal fine, si ricorda sul piano normativo che l’esenzione di cui all'art. 132 della Direttiva IVA è stata recepita nell’ordinamento nazionale dall’art. 36-bis del D.L. n. 75/2023 (legge n. 112/2023) ed è riferita alle prestazioni di servizi strettamente connesse alla pratica dello sport, rese da organismi senza fini di lucro, compresi gli enti sportivi dilettantistici di cui all’art. 6 del D.Lgs. n. 36/2021, nei confronti di persone che esercitano lo sport o l’educazione fisica.

Nella fattispecie in esame, l’agevolazione viene esclusa per carenza del requisito soggettivo, considerato che l’ente prestatore risultava essere una srl con finalità di lucro. Di conseguenza, l’Agenzia delle Entrate, pur confermando la natura complessa della prestazione, non ha esaminato gli altri requisiti di natura oggettiva richiesti dall’art. 36-bis del D.L. n. 75/2023, limitandosi a manifestare perplessità circa la connessione del servizio alla pratica dello sport.

Pertanto, ipotizzando che l’autodromo fosse localizzato in Italia, l’Agenzia ha ritenuto che si trattasse di una prestazione complessa relativa a un bene immobile, soggetta ad aliquota IVA del 22%.

In conclusione, l’esenzione per le prestazioni connesse alla pratica sportiva richiede una serie di presupposti, tra cui l’esistenza di un organismo senza scopo di lucro.

Nel caso in esame invece la società che ha ricevuto la prestazione di servizi è una società commerciale (una srl) che, di conseguenza, non può essere inclusa fra i soggetti ammessi alla misura di favore.