Fisco

Testo unico in materia di versamenti e di riscossione - Termini di versamento e differimento degli adempimenti


È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 71 il Testo unico in materia di versamenti e riscossione, che raccoglie e incorpora diverse fonti, compresa la Legge di Bilancio 2025, al fine di superare la frammentazione normativa. Gli autori di Consulenza.it commentano, in una serie di contributi, gli articoli del D. Lgs. 24 marzo 2025, n. 33, costruendo delle schede operative sulle nozioni principali del Testo unico. Le considerazioni di Roberta Angiolino approfondiscono gli articoli 8 e 11, esaminando il tema dei termini di versamento ed il differimento degli adempimenti.

L’articolo 8, del Testo unico in materia di versamenti e riscossione, riepiloga quelli che sono i termini di versamento delle imposte e dei contributi previdenziali.

Non cambia lo scadenzario per quanto riguarda i termini di scadenza delle  somme  dovute  a titolo di saldo e di acconto  in  base  alle  dichiarazioni  annuali. Anche per quanto riguarda il versamento dell’acconto IVA (ex art. 6, c. 2, L. 405/1990) non si modifica la data di versamento. 

I medesimi termini previsti per il versamento delle somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi si applicano anche ai versamenti a saldo e in acconto dei contributi dovuti agli  enti previdenziali da titolari di  posizione  assicurativa  in  una  delle gestioni amministrate da enti previdenziali.

Per i contributi fissi Inps, viene specificato che i versamenti dovuti da  soggetti titolari di posizione assicurativa in  una  delle  gestioni  amministrate  dall'INPS, artigiani e commercianti,  per   le   quote contributive calcolate sul reddito minimale, sono effettuati secondo il seguente calendario:

  • maggio 1° rata;
  • agosto 2° rata;
  • novembre 3° rata;
  • febbraio (anno successivo) 4° rata.

Le imposte, i contributi INPS, e le altre somme a favore  dello  Stato,  delle  regioni  e degli enti previdenziali devono essere versati entro il giorno 16 del mese di scadenza.

Se il termine scade di  sabato  o  di giorno festivo il versamento e' tempestivo  se  effettuato  il  primo giorno lavorativo successivo. Tali termini si applicano anche in caso di eventuale  compensazione  dei  crediti, dello stesso periodo, nei confronti dei medesimi soggetti, risultanti dalle dichiarazioni e dalle denunce  periodiche.

L’articolo 11 del Testo unico in materia di versamenti e riscossione , dispone il differimento degli adempimenti e dei versamenti che hanno scadenza dal 1° al 20  agosto  di ogni anno.

In particolare, i versamenti di imposte, contributi INPS e di altre somme a favore  dello  Stato,  delle  regioni  e degli enti previdenziali  che hanno scadenza dal 1° al 20  agosto  di ogni anno, possono essere effettuati entro il giorno 20 dello stesso mese, senza alcuna maggiorazione.