Testo unico in materia di versamenti e di riscossione - Termini di versamento e differimento degli adempimenti
È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 71 il Testo unico in materia di versamenti e riscossione, che raccoglie e incorpora diverse fonti, compresa la Legge di Bilancio 2025, al fine di superare la frammentazione normativa. Gli autori di Consulenza.it commentano, in una serie di contributi, gli articoli del D. Lgs. 24 marzo 2025, n. 33, costruendo delle schede operative sulle nozioni principali del Testo unico. Le considerazioni di Roberta Angiolino approfondiscono gli articoli 8 e 11, esaminando il tema dei termini di versamento ed il differimento degli adempimenti.
L’articolo 8, del Testo unico in materia di versamenti e riscossione, riepiloga quelli che sono i termini di versamento delle imposte e dei contributi previdenziali.
Non cambia lo scadenzario per quanto riguarda i termini di scadenza delle somme dovute a titolo di saldo e di acconto in base alle dichiarazioni annuali. Anche per quanto riguarda il versamento dell’acconto IVA (ex art. 6, c. 2, L. 405/1990) non si modifica la data di versamento.
I medesimi termini previsti per il versamento delle somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi si applicano anche ai versamenti a saldo e in acconto dei contributi dovuti agli enti previdenziali da titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate da enti previdenziali.
Per i contributi fissi Inps, viene specificato che i versamenti dovuti da soggetti titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate dall'INPS, artigiani e commercianti, per le quote contributive calcolate sul reddito minimale, sono effettuati secondo il seguente calendario:
- maggio 1° rata;
- agosto 2° rata;
- novembre 3° rata;
- febbraio (anno successivo) 4° rata.
Le imposte, i contributi INPS, e le altre somme a favore dello Stato, delle regioni e degli enti previdenziali devono essere versati entro il giorno 16 del mese di scadenza.
Se il termine scade di sabato o di giorno festivo il versamento e' tempestivo se effettuato il primo giorno lavorativo successivo. Tali termini si applicano anche in caso di eventuale compensazione dei crediti, dello stesso periodo, nei confronti dei medesimi soggetti, risultanti dalle dichiarazioni e dalle denunce periodiche.
L’articolo 11 del Testo unico in materia di versamenti e riscossione , dispone il differimento degli adempimenti e dei versamenti che hanno scadenza dal 1° al 20 agosto di ogni anno.
In particolare, i versamenti di imposte, contributi INPS e di altre somme a favore dello Stato, delle regioni e degli enti previdenziali che hanno scadenza dal 1° al 20 agosto di ogni anno, possono essere effettuati entro il giorno 20 dello stesso mese, senza alcuna maggiorazione.