Fisco

L’ex amministratore non è responsabile dei debiti IVA della srl


Con l’ordinanza n. 8686, depositata il 2 aprile 2025, la Corte Di Cassazione ha escluso la responsabilità di un ex amministratore rispetto ai debiti fiscali (nella specie debiti Iva) maturati da una srl, annullando così le cartelle di pagamento che il fisco gli aveva notificato.

Gli avvisi erano stati notificati alla SRL e non a lui come persona fisica, l’ex amministratore ne ha, pertanto, contestato la validità, adducendo che, in ogni caso, i medesimi erano stati notificati nei confronti della s.r.l. della quale egli aveva cessato molto prima di essere amministratore legale e, dunque, non poteva essere chiamato a rispondere di atti impositivi emessi nei riguardi della persona giuridica.

La CTP di Genova ha accolto il ricorso del contribuente. Viceversa, la CTR della Liguria ha accolto l'appello dell'Ufficio.

L’ex amministratore allora si è rivolto alla Corte di Cassazione che ha accolto i motivi del suo ricorso. 

Gli ermellini hanno evidenziato che, alla stregua dell'art. 81 c.p.c. secondo cui «fuori di casi stabiliti dalla legge, nessuno può far valere nel processo in nome proprio un diritto altrui», pertanto, la persona fisica che abbia rivestito, ma non rivesta più le cariche di amministratore e/o legale rappresentante di una società di capitale è fisiologicamente priva della legittimazione a far valere in giudizio un diritto spettante alla società. 

In particolare, il potere di far valere la nullità di una notificazione eseguita presso un soggetto non legittimato compete al soggetto cui è diretta la notificazione stessa, non a quello presso cui sia stata erroneamente eseguita (in tal senso Cass. n. 19870 del 2004; Cass. n. 29628 del 2008). 

Nella specie, la destinataria (e intestataria) degli avvisi era la società, essendo il ricorrente chiamato a rispondere non a titolo personale, ma quale legale rappresentante; non essendo il reale destinatario degli avvisi – quindi, non essendo né legittimato, né tenuto ad impugnare gli atti impositivi in parola - ha correttamente impugnato la cartella con la quale i medesimi, frattanto trasposti nel ruolo, venivano messi in esecuzione nei suoi confronti. 

In effetti, scrivono i giudici, non può configurarsi, in linea astratta, una responsabilità diretta dell’ex amministratore, in relazione al pagamento delle imposte evase dalle società s.r.l., dovendosi escludere la responsabilità solidale dell'amministratore nell'obbligazione tributaria di una società di capitali.

Infatti, l'autonomia patrimoniale perfetta che caratterizza le società di capitali implica l'esclusiva imputabilità alla società dell'attività svolta in suo nome e dei relativi debiti e tale principio non conosce alcuna deroga con riferimento alle obbligazioni di carattere tributario della società, con eccezione per l'ipotesi contenuta nell'art. 36 d.P.R. 602 del 1973 relativamente ai liquidatori, amministratori e soci di società in liquidazione. 

Detta ipotesi di responsabilità per obbligazione propria ex lege ha, peraltro, natura civilistica e non tributaria, in quanto fondamento in un credito civilistico fondato sulla violazione degli artt. 1176 e 1218 c.c.; l'art. 36 cit. non pone, invero, alcuna coobbligazione di debiti tributari a carico di tali soggetti. 

L'azione di responsabilità è esercitabile, in particolare, ai sensi dell'art. 36, co. 4, d.P.R. n. 602 del 1973, nei confronti degli amministratori che abbiano compiuto nel corso degli ultimi due periodi di imposta, precedenti alla messa in liquidazione operazioni di liquidazione ovvero abbiano occultato attività sociali anche mediante omissioni nelle scritture contabili.

La norma in parola, avendo natura derogatoria ed essendo peraltro connotata da specialità, non è naturalmente estendibile tout court al di fuori del perimetro da essa specificamente tracciato. 

Nel caso di specie, tale speciale ipotesi di responsabilità dell'amministratore non era stata neppure argomentata, né allegata la sussistenza dei relativi elementi costituivi. 

In definitiva, va esclusa, quindi, una responsabilità diretta dell'ex amministratore per le obbligazioni tributarie della società.