Fisco

Testo unico in materia di versamenti e di riscossione - Compensazione dei crediti relativi alle imposte erariali


È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 71 il Testo unico in materia di versamenti e riscossione, che raccoglie e incorpora diverse fonti, compresa la Legge di Bilancio 2025, al fine di superare la frammentazione normativa. Gli autori di Consulenza.it commentano, in una serie di contributi, gli articoli del D. Lgs. 24 marzo 2025, n. 33, costruendo delle schede operative sulle nozioni principali del Testo unico. Le considerazioni di Luigi Fiaccola approfondiscono l'articolo 6.

Come è noto, i contribuenti possono effettuare i versamenti di imposte e di contributi a loro carico, operando, eventualmente, la compensazione dei propri crediti vantati nei confronti dell’erario, degli enti previdenziali e territoriali, risultanti dalle dichiarazioni e dalle denunce periodiche presentate. Al riguardo la compensazione dei crediti IVA, delle imposte sui redditi, delle relative addizionali e delle imposte sostitutive, per importi superiori a 5.000 euro annui, può essere effettuata a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione o dell’istanza da cui emergono tali crediti.

I versamenti e l’eventuale compensazione riguardano, essenzialmente, i crediti e i debiti relativi:

  • alle imposte sui redditi, alle relative addizionali e alle ritenute alla fonte;
  • all’IVA mensilmente o trimestralmente dovuta;
  • alle imposte sostitutive delle imposte sui redditi e dell’IVA;
  • all’imposta regionale sulle attività produttive;
  • ai contributi previdenziali e assistenziali.

Qualora il credito di imposta utilizzato in compensazione risulti superiore all’importo massimo dei crediti compensabili, il relativo modello F24 è scartato. Con provvedimenti del Direttore dell’Agenzia delle Entrate saranno messe a punto le modalità con le quali lo scarto è comunicato al soggetto interessato.

In tale ambito, l’articolo 6 del Testo unico in materia di versamenti e riscossione (Decreto legislativo n.33 del 24 marzo 2025) ha stabilito che la compensazione dei crediti relativi alle imposte erariali è vietata fino a concorrenza dell’importo dei debiti di ammontare superiore a 1.500 euro, iscritti a ruolo per imposte erariali e relativi accessori, per i quali sono scaduti i termini di pagamento. Pertanto, volendo fare un semplice esempio, in presenza di crediti per un importo pari a 4.000 e di debiti scaduti, iscritti a ruolo, per un importo pari a 3.000 euro, è possibile per il contribuente compensare soltanto 1.000 euro, pari alla differenza tra crediti vantati e debiti dovuti (4.000 - 3.000).    

In caso di inosservanza del menzionato divieto di compensazione trova applicazione la sanzione del 50% dell’importo dei debiti iscritti a ruolo per imposte erariali e relativi accessori e per i quali è scaduto il termine di pagamento “fino a concorrenza dell’ammontare indebitamente compensato”. La sanzione non può essere applicata fino al momento in cui sull’iscrizione a ruolo “penda contestazione giudiziale o amministrativa” e non può essere comunque superiore al 50% di quanto indebitamente compensato.

Le sanzioni amministrative e le sanzioni accessorie sono irrogate dall’ufficio o dall’ente competenti all’accertamento del tributo cui le violazioni si riferiscono; i termini per la loro irrogazione decorrono dal giorno successivo alla data di definizione della contestazione. È comunque ammesso il pagamento, anche parziale, delle somme iscritte a ruolo per imposte erariali e relativi accessori mediante la compensazione dei crediti relativi alle stesse imposte, con le modalità che saranno stabilite con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze. I crediti oggetto di compensazione in misura eccedente l’importo del debito erariale iscritto a ruolo saranno oggetto di rimborso al contribuente secondo la disciplina e i controlli previsti dalle singole leggi d’imposta.

Nell’ambito delle attività di controllo, l’Agenzia delle Entrate e la Guardia di finanza sono chiamate ad assicurare la vigilanza sull’osservanza del divieto di compensazione, in presenza di debiti iscritti a ruolo per importi superiori a 1.500 euro, anche mediante specifici piani operativi.