Testo unico in materia di versamenti e di riscossione - Scarto e cessazione
È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 71 il Testo unico in materia di versamenti e riscossione, che raccoglie e incorpora diverse fonti, compresa la Legge di Bilancio 2025, al fine di superare la frammentazione normativa. Gli autori di Consulenza.it commentano, in una serie di contributi, gli articoli del D. Lgs. 24 marzo 2025, n. 33, costruendo delle schede operative sulle nozioni principali del Testo unico. Le considerazioni di Marco Peirolo approfondiscono i commi dal 6 al 9 dell'articolo 3.
L’art. 3 del Testo unico delle disposizioni legislative in materia di versamenti e riscossione, approvato con il DLgs. n. 33/2025, disciplina gli effetti della compensazione “orizzontale” dei crediti d’imposta per un importo superiore al limite normativamente previsto, nonché nei casi di cessazione della partita IVA e di esclusione dalla banca dati VIES.
In primo luogo, il credito d’imposta utilizzato in compensazione per un importo superiore a quello previsto dalle disposizioni che fissano il limite massimo dei crediti compensabili comporta lo scarto del modello F24.
In secondo luogo, in deroga all’art. 8, comma 1, della L. n. 212/2000 (Statuto del contribuente), lo scarto del modello F24 è disposto anche nelle ipotesi di cessazione della partita IVA e di esclusione dall’archivio VIES, disposta con provvedimento dell’Agenzia delle Entrate in esito all’attività di controllo delle partite IVA.
Al riguardo, ai sensi dell’art. 35, comma 15-bis, del D.P.R. n. 633/1972, l’attribuzione del numero di partita IVA determina l’esecuzione di riscontri automatizzati per l’individuazione di elementi di rischio connessi al rilascio dello stesso, nonché l’eventuale effettuazione di accessi nel luogo di esercizio dell’attività. Gli Uffici verificano che i dati forniti da soggetti per la loro identificazione ai fini dell’IVA siano completi ed esatti e, in caso di esito negativo, emanano un provvedimento di cessazione della partiva IVA provvedendo all’esclusione della stessa dalla banca dati dei soggetti passivi che effettuano operazioni intracomunitarie (VIES), con effetto dalla data di registrazione in Anagrafe Tributaria della notifica del provvedimento (provvedimento n. 110418/E/2017).
Il comma 15-bis1 dell’art. 35 del D.P.R. n. 633/1972, allo scopo di rafforzare le misure di contrasto all’apertura di partite IVA fittizie, prevede che l’Agenzia delle Entrate, nell’ambito delle azioni di contrasto all’evasione e alle frodi, implementa le proprie analisi al fine di intercettare quanto prima nuove partite IVA a rischio, invitando il contribuente a presentarsi in Ufficio per l’esibizione dei documenti contabili obbligatori e di ogni altro documento che attesti l’effettivo esercizio di un’attività economica. In pratica, si tratta di dimostrare non soltanto il possesso dei requisiti di imprenditorialità, ma anche la solidità patrimoniale e finanziaria alla luce della specifica attività svolta e l’effettivo esercizio dell’attività d’impresa o di lavoro autonomo rilevante ai fini dell’IVA.
Come indicato dal provvedimento n. 156803/E/2023, sebbene tali ultime disposizioni siano principalmente rivolte alle partite IVA di nuova attribuzione, caratterizzate da brevi cicli di vita o da ridotti periodi di operatività, associati al sistematico inadempimento degli obblighi dichiarativi e di versamento delle imposte, le stesse disposizioni si applicano anche alle partite IVA già esistenti e, in particolare, a quelle che, dopo un periodo di inattività o a seguito di modifiche dell’oggetto o della struttura, riprendano ad operare con le caratteristiche di cui sopra, cioè senza una piena operatività e con la violazione degli obblighi d’imposta.
In caso di esito negativo del controllo – per mancata presentazione del contribuente, ovvero per verifica documentale con riscontro di irregolarità oppure di inidoneità degli elementi prodotti a superare i profili di rischio individuati – l’Ufficio emana il provvedimento di cessazione della partita IVA, che comporta anche l’esclusione della stessa dall’archivio VIES, con la conseguente preclusione di avvalersi del regime impositivo basato sull’applicazione dell’IVA nel luogo di destinazione dei beni e servizi previsto per gli scambi intracomunitari di beni e servizi cd. “generici”.
Un ulteriore effetto dell’esito negativo del controllo è quello della pubblicità della cessazione d’ufficio della partita IVA.
Per i contribuenti ai quali sia stato notificato il provvedimento di cessazione della partita IVA di cui all’art. 35, commi 15-bis e 15-bis1, del D.P.R. n. 633/1972, è esclusa la facoltà di avvalersi, a partire dalla data di notifica del provvedimento, della compensazione “orizzontale” dei crediti.
L’esclusione opera a prescindere dalla tipologia e dall’importo dei crediti, anche qualora questi ultimi non siano maturati con riferimento all’attività esercitata con la partita IVA oggetto del provvedimento e rimane in vigore fino a quando la partita IVA risulti cessata o fino a quando non siano rimosse le irregolarità che hanno generato l’emissione del provvedimento di esclusione dall’archivio VIES.
Nel caso di utilizzo in compensazione di crediti in violazione delle disposizioni che precedono, il modello F24 è scartato. Lo scarto è comunicato tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate al soggetto che ha trasmesso il modello F24, mediante apposita ricevuta.