Fisco

Rimborsi IVA. Bloccato il fermo amministrativo quando il credito è disatteso anche nel corso del giudizio


Anche se la sentenza di primo grado non è ancora passata in giudicato, il fermo amministrativo si annulla, se il fisco ottiene la garanzia del diritto al credito.

Così si pronuncia la Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 8118 del 27 marzo 2025, rigettando il ricorso dell’Agenzia delle Entrate che lamentava l’errore nella decisione dei giudici di merito, i quali avevano annullato un fermo amministrativo a garanzia di un credito relativo ad un rimborso IVA, per il venir meno del credito sul quale lo stesso fermo si fondava, essendo il credito disatteso dagli stessi giudici, nel corso del procedimento giudiziario di primo grado, a sentenza non ancora passata in giudicato.

La Corte di Cassazione ha evidenziato nell’ordinanza che il fermo amministrativo, disciplinato dall'art. 69, comma 6, r.d. n. 2440 del 1923, a mente del quale, "qualora un'amministrazione dello Stato che abbia, a qualsiasi titolo, ragione di credito verso aventi diritto a somme dovute da altre amministrazioni, richieda la sospensione del pagamento, questa deve essere eseguita in attesa del provvedimento definitivo", costituisce l’espressione di un generale potere di autotutela e in quanto tale ha portata trasversale, essendo astrattamente applicabile anche in materia di rimborsi dell'IVA, con il limite del divieto di cumulo delle tutele, nel senso che una volta ottenuta la garanzia prevista dall'art. 38-bis DPR n. 633 del 1972, la quale intende tutelare il diritto dell'Erario alla restituzione di un credito illegittimamente rimborsato, non è più possibile procedere. 

E’ ampiamente acquisita e pacifica in giurisprudenza la natura cautelare del fermo, siccome costituente, giust'appunto, esercizio del suddetto generale potere di autotutela della P.A., volto a sospendere in via unilaterale, in presenza di una "ragione di credito" di questa, un pagamento dovuto, a salvaguardia dell'eventuale compensazione legale dello stesso con un credito, anche se non attualmente liquido ed esigibile, che la PA. abbia o pretenda di avere nei confronti del creditore, talché l'adozione del fermo richiede solo il "fumus boni iuris" della ragione di credito vantata dalla P.A. (cfr., espressamente, già Cass. n. 25893 del 2017). 

Nel caso di specie, la caducazione del provvedimento di sospensione del rimborso era stata motivata dalla CTR sul rilievo che la stessa aveva confermato, con parallela sentenza contemporaneamente emessa, la declaratoria di illegittimità dell'avviso di accertamento relativo al credito della P.A. cautelato con il fermo (in sintesi, a controcredito). 

La Corte di Cassazione, quindi, precisa che, nonostante gli interventi del legislatore sulla materia, la lettera di cui all'art. 69, comma 6, r.d. n. 2440 del 1923 è rimasta sostanzialmente immutata e consente di affermare che il provvedimento di sospensione, avendo quale presupposto l'esistenza di una "ragione di credito" della P.A., dispiega effetto "in attesa del provvedimento definitivo", tuttavia a condizione (ossia: fintanto) che sussista la "ragione di credito".

In altri termini, sussistendo la ragione di credito, permangono gli effetti della sospensione sino al provvedimento definitivo, se però la ragione di credito vien meno per effetto di una sentenza  definitiva, la sospensione non ha più ragion d'essere, non esistendo più, nell'attualità, un credito suscettibile di tutela e perciò "a fortiori" anticipatamente di cautela.

Riprendono poi gli ermellini un insegnamento della stessa corte di legittimità, secondo cui "il fermo amministrativo previsto dall'art. 69 del r.d. 18 novembre 1923, n. 2440, costituendo espressione dei poteri sovraordinati che la legge riconosce alla P.A. nella fase amministrativa dell’accertamento e della riscossione dei propri crediti, non può estendere i propri effetti all'ambito processuale, in pregiudizio della situazione patrimoniale della controparte, qualora la pretesa a garanzia della quale è stato disposto sia stata disattesa dal giudice, anche in via non definitiva, contrastando tale efficacia con il principio della “parità delle armi'”sancito dall'art. 111 Cost. 

Esso, pertanto, ove sia stato disposto a tutela di un credito tributario, diviene illegittimo a seguito della sentenza che, accogliendo il ricorso proposto dal contribuente, annulla l'atto impositivo: tale sentenza, infatti, fa venir meno, indipendentemente dal suo passaggio in giudicato, il titolo sul quale si fonda la pretesa tributaria, privandola del supporto dell'atto amministrativo che la legittima, ed escludendo quindi che essa possa formare ulteriormente oggetto di alcuna forma di riscossione provvisoria" (Cass. n. 20526 del 2006).

In definitiva, dunque, il fermo amministrativo è un istituto che si applica in via estensiva anche ai rimborsi IVA, in quanto misura trasversale, se però il fisco ottiene la garanzia di cui all’articolo 38 bis DPR n. 633/1972, che protegge il credito dell’amministrazione basato su un rimborso IVA illegittimamente versato al contribuente, in base all’articolo 69 regio decreto 2440 del 1923, non è più possibile differire ancora la sospensione del rimborso, sebbene la sentenza non sia ancora passata in giudicato.