Fisco

Testo unico in materia di versamenti e di riscossione - Versamenti e compensazione: INPS e INAIL


È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 71 il Testo unico in materia di versamenti e riscossione, che raccoglie e incorpora diverse fonti, compresa la Legge di Bilancio 2025, al fine di superare la frammentazione normativa. Gli autori di Consulenza.it commentano, in una serie di contributi, gli articoli del D. Lgs. 24 marzo 2025, n. 33, costruendo delle schede operative sulle nozioni principali del Testo unico. Le considerazioni di Elena Mezzanotte approfondiscono i commi 2-3 dell'articolo 3.

Il presente testo ha previsto il riordino organico delle disposizioni del sistema tributario, in questa sede affronteremo le tematiche sulla riscossione in relazione ai versamenti e la compensazione.

Con il comma 2 vengono fornite specifiche direttive sulle modalità di compensazione dei crediti, di qualsiasi importo, maturati a titolo di contributi nei confronti dell’INPS.

La stessa può infatti essere effettuata da:

Datori di lavoro non agricoli

  1. a partire dal quindicesimo giorno successivo a quello di scadenza del termine mensile per la trasmissione in via telematica dei dati retributivi contributivi dai quali emerga il credito o  
  2. dal quindicesimo giorno successivo alla sua presentazione, se tardiva o  
  3. dalla data di notifica delle note di rettifica passive

Datori di lavoro agricoli

A decorrere dalla data di scadenza del versamento relativo alla dichiarazione di manodopera agricola da cui emerge il credito

Lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali degli artigiani e commercianti e liberi professionisti iscritti alla gestione separata INPS

A decorrere dal decimo giorno   successivo   a   quello   di presentazione della dichiarazione dei redditi da cui emerge il  credito

Sono   escluse   dalle compensazioni le aziende committenti per i compensi assoggettati a contribuzione alla suddetta Gestione separata presso l'INPS

Il comma 3 specifica, invece, che la compensazione dei crediti, di qualsiasi  importo,  per  premi  e accessori  maturati  nei  confronti   dell'Istituto   nazionale   per l'assicurazione contro gli  infortuni  sul  lavoro  (INAIL),   può essere effettuata a condizione che il credito sia:

  • certo, liquido ed esigibile
  • e sia stato registrato negli archivi del predetto Istituto.

Con l’occasione si ricorda i modelli F24 con compensazioni di qualsiasi tipo di credito che producano un risultato positivo devono essere trasmessi utilizzando esclusivamente i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate (escludendo la possibilità di avvalersi dei servizi di home banking degli istituti di credito).

Infine, è bene precisare come i crediti Inps e Inail non sono invece interessati dalla recente limitazione (ex articolo 37, comma 49-quinquies, D.L. 223/2006), in vigore dall’1.7.2024, che prevede l’esclusione dalla compensazione dei crediti tramite il modello F24 in presenza di ruoli scaduti o accertamenti esecutivi affidati in riscossione di importo complessivamente superiore a 100.000 euro, salvo sia in essere una sospensione giudiziale o amministrativa (risposta a interpello n. 136/2024).