Testo unico in materia di versamenti e di riscossione - Versamenti e compensazione: INPS e INAIL
Il presente testo ha previsto il riordino organico delle disposizioni del sistema tributario, in questa sede affronteremo le tematiche sulla riscossione in relazione ai versamenti e la compensazione.
Con il comma 2 vengono fornite specifiche direttive sulle modalità di compensazione dei crediti, di qualsiasi importo, maturati a titolo di contributi nei confronti dell’INPS.
La stessa può infatti essere effettuata da:
Datori di lavoro non agricoli |
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Datori di lavoro agricoli |
A decorrere dalla data di scadenza del versamento relativo alla dichiarazione di manodopera agricola da cui emerge il credito |
Lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali degli artigiani e commercianti e liberi professionisti iscritti alla gestione separata INPS |
A decorrere dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione dei redditi da cui emerge il credito |
Sono escluse dalle compensazioni le aziende committenti per i compensi assoggettati a contribuzione alla suddetta Gestione separata presso l'INPS |
Il comma 3 specifica, invece, che la compensazione dei crediti, di qualsiasi importo, per premi e accessori maturati nei confronti dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), può essere effettuata a condizione che il credito sia:
- certo, liquido ed esigibile
- e sia stato registrato negli archivi del predetto Istituto.
Con l’occasione si ricorda i modelli F24 con compensazioni di qualsiasi tipo di credito che producano un risultato positivo devono essere trasmessi utilizzando esclusivamente i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate (escludendo la possibilità di avvalersi dei servizi di home banking degli istituti di credito).
Infine, è bene precisare come i crediti Inps e Inail non sono invece interessati dalla recente limitazione (ex articolo 37, comma 49-quinquies, D.L. 223/2006), in vigore dall’1.7.2024, che prevede l’esclusione dalla compensazione dei crediti tramite il modello F24 in presenza di ruoli scaduti o accertamenti esecutivi affidati in riscossione di importo complessivamente superiore a 100.000 euro, salvo sia in essere una sospensione giudiziale o amministrativa (risposta a interpello n. 136/2024).