Autoproduzione di energia elettrica da fonti rinnovabili. Dal 4 Aprile via alle domande per incentivi
Con il decreto direttoriale del 14 marzo 2025, emanato in attuazione di quanto disposto dall’articolo 9, comma 2, del decreto 13 novembre 2024, il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha reso note le modalità e i termini di presentazione delle domande in favore delle PMI interessate ad accedere agli incentivi disponibili per finanziare impianti solari fotovoltaici o minieolici per l’autoproduzione di energia elettrica destinata ad autoconsumo immediato e per sistemi di accumulo/stoccaggio dell’energia dietro il contatore per autoconsumo differito.
Il decreto del MIMIT disciplina, altresì, gli schemi di presentazione della domanda di agevolazione, nonché l’ulteriore documentazione utile allo svolgimento dell’attività istruttoria, oltre che gli ulteriori elementi atti a definirne i criteri di ammissibilità.
Quando e come presentare le istanze per accedere agli incentivi per l’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili
Le domande di agevolazioni potranno essere presentate a decorrere dalle ore 12.00 del prossimo 4 aprile 2025 e fino alle ore 12.00 del 5 maggio 2025; dovranno essere inoltrate all’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.A. – Invitalia, soggetto gestore della misura.
Invitalia provvederà, con congruo anticipo rispetto alla data di apertura dello sportello, a rendere disponibile nell’apposita sezione del proprio sito internet dedicata alla misura (Sostegno per l'autoproduzione di energia da fonti rinnovabili nelle Pmi) la modulistica in base alla quale deve essere redatta la domanda e la documentazione da allegare alla stessa.
Destinatari degli incentivi
Possono beneficiare dell’agevolazione le PMI operanti sull’intero territorio nazionale, ad eccezione delle imprese che operano nel settore carbonifero e della produzione primaria di prodotti agricoli e della pesca e dell’acquacoltura.
Sono escluse dall’agevolazione anche le imprese la cui attività non garantisce il rispetto del principio DNSH, ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (UE) n. 852/2020 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020, mentre le imprese operanti nel settore della produzione, del noleggio e della vendita di veicoli possono accedere alle agevolazioni solo qualora i ricavi lordi connessi all’attività svolta nell’unità produttiva oggetto di intervento derivino in misura pari ad almeno il 50% dalla produzione, dal noleggio o dalla vendita di veicoli a zero emissioni.
Oggetto del finanziamento
La misura “Sostegno per l’autoproduzione di energia da Fonti Rinnovabili nelle Pmi – FER” prevede un regime di agevolazioni, concesse sotto forma di contributo in conto impianti, per i programmi di investimento delle piccole e medie imprese finalizzati all’autoproduzione di energia elettrica ricavata da impianti solari fotovoltaici o minieolici, per l’autoconsumo immediato e per sistemi di accumulo/stoccaggio dell’energia dietro il contatore per autoconsumo differito.
Più in dettaglio sono ammissibili all’agevolazione i programmi di investimento, aventi le caratteristiche di cui all’articolo 6 del decreto 13 novembre 2024, riguardanti:
- l’installazione di impianti solari fotovoltaici, comprese le apparecchiature e tecnologie digitali strettamente funzionali all’operatività degli impianti medesimi e le spese per l’installazione e la messa in esercizio, oppure
- l’installazione di impianti mini-eolici, comprese le apparecchiature e tecnologie digitali strettamente funzionali all’operatività degli impianti medesimi e le spese per l’installazione e la messa in esercizio.
Gli investimenti di cui innanzi, per essere ammessi, devono rispettare le seguenti condizioni:
- non possono prevedere contestualmente l’installazione di impianti solari fotovoltaici e minieolici, ma devono riguardare sola una delle tecnologie indicate;
- devono necessariamente prevedere la realizzazione di una diagnosi energetica, recante gli elementi indicati dall’articolo 6, comma 3, del decreto 13 novembre 2024. La predetta diagnosi può essere redatta da tecnici iscritti all’ordine professionale di riferimento, da EGE (Esperto in Gestione dell’Energia) accreditati UNI CEI 11339, da ESCo accreditate UNI CEI 11352 e da Auditor energetici. Qualora l’impresa risulti già in possesso di una diagnosi energetica in corso di validità, la stessa dovrà essere integrata con gli elementi propri e qualificanti del programma di investimento per il quale sono state richieste e concesse le agevolazioni di cui si discorre;
- possono essere eventualmente integrati e combinati con impianti e sistemi di stoccaggio dell’energia prodotta, aventi le caratteristiche di cui all’articolo 6, comma 2, del decreto 13 novembre 2024.
Cosa si intende per impianti mini-eolici
Per impianti mini-eolici si intendono gli impianti di piccola taglia che, grazie alle ridotte dimensioni, possono essere installati su edifici esistenti o su coperture di strutture pertinenziali destinate in modo durevole al servizio dei predetti edifici, come previsto dall’articolo 6, comma 4, lettera b), del decreto 13 novembre 2024.
I programmi di investimento devono essere ultimati entro 18 mesi dalla data del provvedimento di concessione delle agevolazioni, nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 6, comma 4, lettera f), del decreto 13 novembre 2024.
Ammessi anche investimenti realizzati tramite leasing finanziario
Per gli investimenti realizzati tramite leasing finanziario, la spesa da considerare ai fini della determinazione dell’investimento ammissibile è rappresentata da quella sostenuta dalla società di leasing per l’acquisizione dei beni oggetto del contratto.
Nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 7, comma 2, lettera e), del decreto 13 novembre 2024, ai fini dell’erogazione delle agevolazioni concesse sono considerate agevolabili le sole spese relative all’importo dei canoni – al netto degli interessi e delle altre spese connesse al contratto (quali oneri assicurativi e costi di rifinanziamento) - effettivamente pagati e quietanzati entro il termine massimo di 20 mesi decorrenti dalla data del provvedimento di concessione delle agevolazioni. In sede di erogazione dovrà essere fornita dal soggetto beneficiario regolare attestazione da parte della società di leasing che tutti i canoni siano stati oggetto di regolare pagamento; le agevolazioni concedibili sui predetti canoni sono calcolate fino al 100% dell’importo dei canoni medesimi, a concorrenza dell’aiuto riconoscibile sul costo ammissibile di cui all’articolo 8 del decreto 13 novembre 2024.
Tuttavia, ai fini dell’ammissibilità il contratto di leasing:
- deve essere stipulato successivamente alla data di presentazione della domanda di agevolazione;
- deve prevedere l’esercizio anticipato, al momento della stipula del contratto medesimo, dell’opzione di acquisto del bene, come previsto dall’articolo 7, comma 4, del decreto 13 novembre 2024;
- deve prevedere l’obbligo per la società concedente di comunicare al Soggetto attuatore e al Ministero il mancato rispetto da parte dell’impresa delle condizioni contrattuali di corresponsione dei canoni di leasing.
In cosa consiste l’agevolazione
Le agevolazioni sono concesse sulla base di una procedura valutativa a graduatoria e assegnate ai programmi di investimento realizzati per un ammontare di spese ammissibili non inferiore a euro 30.000,00 (trentamila) e non superiore a euro 1.000.000,00 (un milione) nella misura massima del:
- 30% per le medie imprese;
- 40% per le micro e piccole imprese;
- 30% per l’eventuale componente aggiuntiva di stoccaggio di energia elettrica dell’investimento;
- 50% per la diagnosi energetica.
Ai fini dell’erogazione delle agevolazioni concesse, i soggetti beneficiari sono tenuti a trasmettere al Soggetto Attuatore apposita istanza redatta secondo lo schema e con le modalità che saranno resi disponibili nella competente sezione del sito internet del Soggetto Attuatore medesimo.
Ammontare delle risorse fruibili
Sono destinate alla misura risorse per 320 milioni di euro, di cui il 40% riservato alle Regioni del Mezzogiorno (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia) e un altro 40% alle micro e piccole imprese.
I fondi disponibili sono finanziati con risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) destinate al sostegno di programmi di investimento coerenti con le finalità della Misura 7, Investimento 16 – Sostegno per l'autoproduzione di energia da fonti rinnovabili nelle PMI.
Come presentare la domanda
La domanda di agevolazione deve essere presentata esclusivamente in formato elettronico, utilizzando la piattaforma informatica messa a disposizione nella sezione dedicata del sito internet del Soggetto Attuatore (Invitalia), a partire dalle ore 12.00 del giorno 4 aprile 2025 e fino alle ore 12.00 del giorno 5 maggio 2025.
Il Ministero per le imprese e il Made in Italy mette a disposizione per qualunque necessità un numero verde gratuito da contattare (800 77 53 97) attivo dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 18.00 e un indirizzo email per quesiti di carattere normativo: fer@postacert.invitalia.it, per altre informazioni è altresì possibile contattare il soggetto gestore invitalia accedendo alla nuova area personale con Spid, Cie o CNS.