Economia

Bonus dipendenti maturati in diversi Paesi - Trattamento fiscale


Con la Risposta a interpello 25 marzo 2025, n. 81, l’Agenzia delle Entrate ha risolto la questione della corretta tassazione dei bonus percepiti da un dipendente che ha lavorato in diversi Paesi durante il periodo di maturazione (Vesting Period) di tali bonus. 

La fattispecie  

Nel caso specifico, il dipendente in questione ha lavorato nel Regno Unito fino a dicembre 2023, per poi trasferirsi in Italia e iniziare un nuovo rapporto di lavoro presso la stabile organizzazione italiana della società. I bonus in questione sono stati maturati durante il periodo di lavoro nel Regno Unito e, successivamente, in Italia.

La società di diritto tedesco, con stabile organizzazione in Italia, che fa parte di un gruppo multinazionale, ha chiesto chiarimenti sulla tassazione di questi bonus, tenendo conto delle normative italiane e delle convenzioni internazionali per evitare la doppia imposizione. In particolare, la società ha rappresentato che il bonus maturato nel 2024 è stato tassato sia nel Regno Unito che in Italia, sollevando la questione della doppia imposizione e della possibilità di recuperare le imposte pagate all'estero attraverso il credito d'imposta.

Si specifica che nell'interpello la società affermava che lo scopo dei bonus  è quello di "motivare ed incentivare la performance dei propri dipendenti durante il periodo di Vesting e, pertanto, l'assegnazione del Bonus è esclusivamente subordinata al mantenimento, fino al termine del ''Vesting Period'', del rapporto lavorativo con una società del gruppo, salvo specifiche eccezioni dettagliate nel regolamento del piano di incentivazione.

Tra i beneficiari del piano di incentivazione vi sono dipendenti interessati dalla  mobilità internazionale i quali, nel corso del periodo di maturazione, hanno prestato/prestano attività di lavoro dipendente in Stati diversi."

Soluzione delle Entrate

Con la risposta all’interpello in esame, l’Agenzia Entrate ritiene che il bonus erogato dalla società inglese nel 2024, maturato fino alla data di interruzione del rapporto di lavoro con la stessa, debba essere assoggettato a tassazione esclusivamente nel Regno Unito, non risultando alcun collegamento con il territorio dello Stato italiano.

Il beneficiario dovrà dichiarare in Italia solo l'eventuale parte del bonus percepita in relazione all'attività di lavoro svolta in Italia dal 18 dicembre 2023; i bonus che saranno erogati nel 2025 e 2026, maturati, rispettivamente, nel triennio 2022-2024 e nel triennio 2023-2025, dovranno essere assoggettati a tassazione proporzionalmente all'attività svolta dal dipendente in Italia durante il Vesting Period.

In particolare, saranno assoggettati a tassazione i bonus riferiti all'attività svolta in Italia a partire dal 18 dicembre 2023 e sino al 2025. Riguardo alla quota parte imponibile nel Regno Unito, il dipendente, in assenza di un collegamento con il territorio dello Stato, non dovrà dichiarare i suddetti redditi in Italia; i bonus erogati a partire dal 2027, maturati dal 18 dicembre 2023 in poi, data a partire dalla quale il dipendente svolge l'attività lavorativa esclusivamente nel territorio dello Stato italiano, saranno interamente assoggettati a tassazione in Italia.

Ne consegue che la stabile organizzazione in Italia è tenuta ad assolvere agli obblighi di sostituzione d'imposta riguardo alle somme maturate a decorrere dal 18 dicembre 2023, data a partire dalla quale il dipendente ha svolto l'attività lavorativa nel territorio dello Stato.

Riguardo alle somme assoggettate a tassazione in Italia, nel 2024, ma riferite all'attività lavorativa svolta nel Regno Unito nel periodo dal 2021 a dicembre 2023, e quindi non imponibili in Italia in quanto prive di qualsiasi collegamento con il territorio dello Stato italiano, si ritiene che, qualora la stabile organizzazione non abbia provveduto alla restituzione delle ritenute indebitamente applicate in occasione delle operazioni di conguaglio, il dipendente dovrà presentare istanza di rimborso, ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. n. 602/1973.