Economia

Agenzia Entrate - Valutazione delle criptovalute


Con la Risposta a interpello 20 marzso 2025, n. 78, l’Agenzia Entrate ha chiarito alcuni dubbi interpretativi riguardanti la portata applicativa del dell'art. 110, comma 3-bis, del TUIR rispetto al trattamento delle rimanenze (art. 92 TUIR).

Premessa

Si premette in breve che le cripto-attività possono essere distinte in due categorie:

  • “unbacked crypto-assets”, criptovalute che non sono legate ad un valore di un’attività di riferimento (es. bitcoin, il cui meccanismo di stabilizzazione su fonda su un algoritmo che ne condiziona la domanda e l’offerta sul mercato);
  • “asset linked stablecoins”, cripto-attività garantite da attività sottostanti (es. valute ufficiali, crediti, merci, ecc.) che mantengono un valore costante rispetto a una valuta fiat (es. euro o dollari), un bene specifico o un pool o paniere di attività.

La legge di Bilancio 2023 (legge n. 197/2022) è intervenuta a disciplinare le criptovalute o, come definite dal legislatore, le “cripto-attività”, individuandone la precisa categoria reddituale e gli obblighi fiscali associati alla relativa detenzione, ivi incluso quello relativo alla compilazione del Quadro RW (Modello Persone Fisiche) o Quadro W (Modello 730).

La legge di Bilancio 2025 (legge n. 207/2024) ha previsto altresì anche una particolare procedura di rivalutazione delle cripto-attività, con pagamento di un’imposta sostitutiva del 18%, per i soggetti che le detenevano al 1° gennaio 2025.

La fattispecie

Come si é detto, l’introduzione della legge di Bilancio 2023 (art. 1, comma 131, legge n. 197/2022) ha apportato una modifica rilevante alla disciplina fiscale delle criptoattività, stabilendo che le variazioni di valore delle monete digitali non influenzano il reddito delle imprese. Nello specifico, l’art. 110, comma 3-bis, del TUIR esclude dalla formazione del reddito tutti i componenti, positivi o negativi, derivanti dalla valutazione delle criptovalute alla chiusura del periodo d’imposta.

Nel caso esaminato nell’interpello n. 78/2025, una banca intendeva avviare un'attività di trading proprietario di criptovalute, acquistandole e vendendole in nome e per conto proprio. Dal punto di vista contabile, la banca qualificava le criptovalute come "beni immateriali" in conformità al principio IAS 38, ma poiché le stesse erano detenute per la vendita, applicava lo IAS 2 relativo alle rimanenze. Per effetto di ciò, la banca intendeva avvalersi della facoltà prevista dallo IAS 2 per i broker-traders di valutare le rimanenze al fair value al netto dei costi di vendita.

Motivo per cui la banca, circa la corretta applicazione della norma, ha sollevato due questioni fondamentali:

  • la prima, l’interpretazione dell’art. 110, comma 3-bis, ovvero se la deroga sia totale e quindi escluda completamente l’applicazione delle disposizioni sulle rimanenze finali contenute nell’art. 92 del TUIR;
  • la seconda, la determinazione delle componenti fiscalmente rilevanti derivanti dall’attività di compravendita delle criptovalute.

Soluzione delle Entrate

Con la risposta all’interpello in esame, l’Agenzia Entrate, ha stabilito che l’art. 110, comma 3-bis, del TUIR costituisce una deroga totale all’art. 92, confermando che i guadagni e le perdite derivanti dalla valutazione delle criptovalute alla fine dell’esercizio non hanno rilevanza fiscale.

Ciò significa che non si applicano i criteri di valutazione del magazzino previsti dal codice civile e dall’art. 92 del TUIR. Di conseguenza, le aziende che operano con criptoattività dovranno apportare variazioni in aumento o in diminuzione nella dichiarazione dei redditi, al fine di neutralizzare l’impatto delle variazioni delle rimanenze sul reddito d’esercizio.

Tale orientamento è stato confermato anche dalla Circolare n. 30/2023, la quale chiarisce che le valutazioni delle criptoattività devono essere oggetto di specifiche variazioni fiscali in base alla loro classificazione in bilancio:

  • beni immateriali, in relazione agli eventuali ammortamenti non riconosciuti fiscalmente rispetto al valore di iscrizione;
  • rimanenze di beni materiali o attività finanziarie classificate nell’attivo circolante, in riferimento agli art. 92 e 94 del TUIR;
  • attività finanziarie immobilizzate, in relazione alle rettifiche di valore di cui agli art. 94 e 110 del TUIR.

Questa impostazione consente alle imprese di eliminare l’incertezza derivante dalla volatilità delle criptovalute, garantendo una maggiore stabilità nei risultati economici dichiarati.