Fisco

Le novità riguardanti l’imposta di registro e altri tributi indiretti


E’ stata emanata la circolare n. 2/E del 14 marzo 2025 dell’Agenzia delle Entrate che esamina le novità introdotte dai decreti legislativi n.87/2024 e n.139/2024 e fornisce le istruzioni operative riguardanti l’imposta di registro, altri tributi indiretti e gli adempimenti connessi.

La circolare illustra le novità introdotte con l’intento di fornire specifiche istruzioni operative agli Uffici, al fine di garantirne l’uniformità di azione. Le principali modifiche illustrate riguardano:

  • il Testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro (DPR n.131/1986 - TUR);
  • il Testo unico delle disposizioni concernenti le imposte ipotecaria e catastale (Decreto legislativo n.347/1990 - TUIC);
  • la disciplina dell’imposta di bollo (DPR n.642/1972);
  • i servizi resi dagli Uffici dell’Agenzia delle Entrate con riferimento ai tributi speciali di cui al decreto legge 31 luglio 1954, n. 533, convertito dalla legge 26 settembre 1954, n. 869;
  • le disposizioni che disciplinano l’accesso telematico alle banche dati ipotecaria e catastale e l’aggiornamento delle intestazioni catastali;
  • le modifiche apportate dal decreto legislativo n.87/2024 al sistema sanzionatorio in materia di imposte di registro, ipotecaria, catastale e imposta di bollo.

Ciò premesso, riportiamo le principali novità riguardanti l’imposta di registro, alla luce delle indicazioni fornite dalla circolare.

In relazione alle modifiche apportate all’articolo 41 del TUR è pienamente vigente il principio di autoliquidazione dell’imposta da parte dei soggetti obbligati al pagamento e non più dall’Ufficio, salvo specifiche ipotesi tassativamente previste dagli articoli 37 e 59 del TUR. Successivamente gli Uffici procederanno al controllo, sulla base degli elementi desumibili dall’atto e in conformità a quanto stabilito dall’articolo 20 del TUR, anche avvalendosi di procedure automatizzate.

Qualora, in esito al controllo, venga accertata una maggiore imposta rispetto a quella autonomamente liquidata e versata dal contribuente, l’Ufficio deve notificargli un avviso di liquidazione recante l’invito a effettuare, entro il termine di 60 giorni, il pagamento della quota parte di tributo non versata, della sanzione prevista dall’articolo 13 del decreto legislativo  n.471/1997 nonché degli interessi di mora, calcolati a decorrere dalla data in cui l’imposta originaria avrebbe dovuto essere pagata. Il pagamento effettuato entro il termine di 60 giorni consentirà al contribuente di beneficiare della riduzione a un terzo della sanzione amministrativa.

Per le cessioni di azienda o di complessi aziendali relativi singoli rami d’impresa, la circolare ribadisce che, ai sensi del quarto comma dell’articolo 23 del TUR, “si applicano le aliquote previste per i trasferimenti a titolo oneroso aventi a oggetto le diverse tipologie di beni che compongono l’azienda o il ramo di azienda, sulla base dell’imputazione a tali beni di una quota parte del corrispettivo da individuare secondo una ripartizione indicata nell’atto o nei suoi allegati. Per i crediti aziendali si applica sulla quota parte di corrispettivo a essi imputata l’aliquota prevista per le cessioni di crediti. Ai fini dell’applicazione delle diverse aliquote, le passività si imputano ai diversi beni sia mobili che immobili in proporzione del loro rispettivo valore”. In assenza della suddetta ripartizione, si applica la disposizione del comma 1, in base al quale, se una disposizione ha per oggetto più beni o diritti, per i quali sono previste aliquote diverse, si applica l’aliquota più elevata, salvo che per i singoli beni o diritti siano stati pattuiti corrispettivi distinti.

Ai fini della determinazione della base imponibile relativa alla cessione d’azienda, la circolare precisa che deve essere assunto il valore venale complessivo dei beni che compongono l’azienda, compreso l’avviamento con esclusione delle unità da diporto e dei veicoli iscritti al Pra. Dall’ammontare così determinato devono essere sottratte le passività inerenti all’azienda, risultanti dalle scritture contabili obbligatorie o da atti aventi data certa a norma del codice civile, “tranne quelle che l’alienante si sia espressamente impegnato a estinguere e quelle relative ai beni sopra citati”.

Come previsto dal 1° comma, dell’articolo 51 del TUR , si assume “come valore dei beni o dei diritti, quello dichiarato dalle parti nell’atto e, in mancanza o se superiore, il corrispettivo pattuito per l’intera durata del contratto”; in tale ambito, ai sensi del successivo comma 4, l’Ufficio deve controllare il valore dichiarato tenendo conto anche degli accertamenti compiuti ai fini di altre imposte e deve procedere ad “accessi, ispezioni e verifiche secondo le disposizioni relative all’imposta sul valore aggiunto”.

In tema di riscossione dell’imposta di registro applicabile a seguito di un provvedimento giudiziario recante condanna al pagamento di somme e valori e ad altre prestazioni o alla consegna di beni di qualsiasi natura, compresi i decreti ingiuntivi, l’Ufficio deve registrare tale provvedimento a prescindere dal pagamento dell’imposta.

In base al nuovo comma 1.1 dell’articolo 57 del TUR, la circolare precisa che i soggetti passivi dell’imposta di registro dovuta sono:

  • in via principale, la parte condannata al pagamento delle spese e, in via sussidiaria, le altre parti del giudizio, con riferimento ai provvedimenti dell’autorità giudiziaria recanti condanna al pagamento di somme e valori e ad altre prestazioni o alla consegna di beni di qualsiasi natura. Tuttavia, nei casi in cui il provvedimento disponga la compensazione totale o parziale delle spese, rimane applicabile il principio generale di cui al comma 1 dell’articolo 57 del TUR, in forza del quale, per il pagamento dell’imposta, vi è solidarietà paritaria tra le parti in causa;
  • in via principale, il debitore nei cui confronti il decreto ingiuntivo è divenuto esecutivo e, in via sussidiaria, il creditore, con riferimento ai provvedimenti di cui all’articolo 633 del Codice di procedura civile.

Pertanto, a differenza di quanto previsto dalla previgente disciplina, l’Ufficio deve richiedere prioritariamente il versamento dell’imposta alla parte condannata al pagamento delle spese ovvero al debitore nei cui confronti il decreto ingiuntivo è divenuto esecutivo.

Soltanto qualora l’azione di riscossione nei confronti del debitore principale risulti infruttuosa, l’avviso di liquidazione potrà essere notificato anche alle altre parti del giudizio o al creditore, i quali rispondono in solido per il pagamento dell’imposta in via sussidiaria. Comunque, fino al verificarsi dell’infruttuosità dell’azione di riscossione nei confronti del debitore principale, i termini di decadenza per la richiesta dell’imposta principale nei confronti degli obbligati in via sussidiaria rimangono sospesi.