Pubblico Impiego, assenza ingiustificata e mancanza di certificato medico
La Cass. civ., n. 6133, del 2025 ritiene che è legittimo il licenziamento della lavoratrice che si assenta senza produrre certificato medico e ricevere il relativo permesso del datore di lavoro.
Novità
I lavoratori mutilati e invalidi civili cui sia stata riconosciuta una riduzione della capacità lavorativa superiore al cinquanta per cento possono fruire ogni anno, anche in maniera frazionata, di un congedo per cure per un periodo non superiore a trenta giorni. Tale congedo è accordato dal datore di lavoro a seguito di domanda del dipendente interessato accompagnata dalla richiesta del medico convenzionato con il Servizio sanitario nazionale o appartenente ad una struttura sanitaria pubblica dalla quale risulti la necessità della cura in relazione all'infermità invalidante riconosciuta. Sulla base di ciò, la giurisprudenza maggioritaria ha affermato che, in tema di pubblico impiego privatizzato, l'assenza priva di valida giustificazione per un numero di giorni, anche non continuativi, superiore a tre nell'arco di un biennio, consente l'intimazione della sanzione disciplinare del licenziamento, ai sensi dell'art. 55 quater, lett. b), del D.Lgs. n. 165 del 2001, purché non ricorrano elementi che assurgano a "scriminante" della condotta tenuta dal lavoratore, tali da configurare una situazione di inesigibilità della prestazione lavorativa, in relazione sia all'adempimento della prestazione principale sia agli obblighi strumentali di correttezza e diligenza. Nel caso sottoposto ai giudice di legittimità, il datore di lavoro aveva proceduto al licenziamento della lavoratrice, stante la mancata produzione di certificazioni mediche giustificative delle assenze per malattia, certificazioni che, peraltro, avrebbero dovute essere redatte ai sensi dell'art. 55septies del d.lgs. 165/2001, reputando insufficiente allo scopo la telefonata meramente predittiva delle assenze effettuata dal lavoratore al datore. La Corte d'Appello di Lecce ha accertato che la documentazione medica necessaria - ossia la certificazione medica rilasciata da una struttura sanitaria pubblica o da un medico convenzionato con il Servizio Sanitario Nazionale dalla quale risulti la necessità della cura in relazione all'infermità invalidante riconosciuta - mancava. Allo stesso modo, risulta che il datore di lavoro non ha neppure accordato formalmente il permesso in esame.
Sulla base di tali presupposti la Cass. civ., sez. lav., n. 6133 del 2025 ha rigettato il ricorso della lavoratrice ed ha ritenuto legittimo il licenziamento, sulla base del seguente principio di diritto “L'assenza priva di valida giustificazione prevista dall'art. 55 quater, lett. b), del D.Lgs. n. 165 del 2001 sussiste, nell'ipotesi di congedo per cure di cui all'art. 7, comma 1, del d.lgs. 119/2011, qualora la relativa domanda non sia accompagnata, ai sensi del successivo comma 2 del citato art. 7, da richiesta del medico convenzionato con il Servizio sanitario nazionale o appartenente ad una struttura sanitaria pubblica dalla quale risulti la necessità di tali cure in relazione all'infermità invalidante riconosciuta, a nulla rilevando la documentazione che eventualmente si limiti ad attestarne, successivamente, l'avvenuta erogazione".