Nuovo regime agevolato lavoratori impatriati – Requisiti di elevata qualificazione o specializzazione
Con la Risposta a interpello 12 marzo 2025, n. 71, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito al nuovo regime agevolativo dedicato ai lavoratori impatriati di cui all'art. 5 D.Lgs. n. 209/2023, con riguardo all’assenza di laurea.
La fattispecie
Nel caso di specie, l’istante, cittadino italiano, residente all'estero, con esperienza professionale nel settore “Project Management», attualmente svolge una mansione che rientra nel livello 2 della classificazione delle professioni ISTAT CP 2011.
Inoltre, in vista di un trasferimento della residenza fiscal in Italia a partire da gennaio 2026, l’istante intende beneficiare delle agevolazioni fiscali riservate ai lavoratori impatriati (art. 5 D.Lgs. n. 209/2023).
A tal fine, l’istante chiede conferma circa la possibilità di accedere a dette agevolazioni fiscali sulla base del possesso di qualifiche professionali rientranti nel livello 2 della classificazione ISTAT delle professioni (CP 2011), in assenza di un titolo di laurea o titolo equipollente.
Pertanto, l'istante richiede conferma che il requisito di qualificazione elevate o specializzata possa ritenersi soddisfatto alternativamente attraverso il possesso di una laurea triennale o superiore, oppure l'appartenenza a uno dei livelli delle professioni ISTAT CP 2011 indicati dalla normativa (livello 1, livello 2, livello 3).
Soluzione delle Entrate
Con la risposta all’interpello in esame, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che può fruire del regime fiscale agevolato degli impatriati anche il lavoratore che, pur non essendo laureato, è in possesso di una qualifica professionale, come definita dall’art. 27-quater del TU immigrazione per gli stranieri altamente qualificati che vogliono fare ingresso in Italia per motivi di lavoro ed ottenere la Carta Blu UE.
Ad avviso delle Entrate, poiché il nuovo regime degli impatriati trova applicazione sia nei confronti degli italiani che intendono ritrasferire la residenza in Italia sia nei confronti degli stranieri che voglio venire in Italia, al fine di definire il requisito di cui all’art. 5, comma 1, lett. d), del D.Lgs. n. 209/2023 (essere in possesso dei requisiti di elevata qualificazione o specializzazione) si deve far riferimento all’art. 27-quater del TU immigrazione.
Rileva al riguardo l’Agenzia delle Entrate che il richiamo alle disposizioni contenute nelle norme sopra indicate deve necessariamente intendersi effettuato solo ai requisiti relativi al possesso, alternativamente, del titolo di istruzione o di una qualificazione professionale, ivi elencati.
Ne deriva che il nuovo regime fiscale per gli impatriati trova applicazione se il lavoratore è in possesso:
- del titolo di istruzione superiore di livello terziario rilasciato dall'autorità competente nel paese dove è stato conseguito che attesti il completamento di un percorso di istruzione superiore di durata almeno triennale o di una qualificazione professionale di livello post secondario di durata almeno triennale o corrispondente almeno al livello 6 del Quadro nazionale delle qualificazioni di cui al decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali dell'8 gennaio 2018;
- di una qualifica professionale superiore attestata da almeno cinque anni di esperienza professionale di livello paragonabile ai titoli d'istruzione superiori di livello terziario, pertinenti alla professione o al settore specificato nel contratto di lavoro o all'offerta vincolante;
- di una qualifica professionale superiore attestata da almeno tre anni di esperienza professionale pertinente acquisita nei sette anni precedenti la presentazione della domanda di Carta blu UE, per quanto riguarda dirigenti e specialisti nel settore delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione di cui alla classificazione ISCO08, n. 133 e n. 25.