Trattamento di categorie particolari di dati senza consenso per fini statistici. Non serve più consultare il Garante
Con il provvedimento del 13 febbraio 2025, il Garante per la protezione dei dati personali interviene per modificare il provvedimento adottato il 5 giugno 2019, concernente le prescrizioni relative al trattamento di categorie particolari di dati, ai sensi dell'articolo 21, comma 1 del decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, stabilendo che nel trattamento dei dati genetici, per finalità statistiche o di ricerca, quando a causa di particolari ragioni non è possibile informare gli interessati malgrado sia stato compiuto ogni ragionevole sforzo per raggiungerli, la conservazione e l’ulteriore utilizzo di campioni biologici e di dati genetici raccolti per la realizzazione di progetti di ricerca e indagini statistiche, diversi da quelli originari, sono consentiti, se una ricerca di analoga finalità non può essere realizzata mediante il trattamento di dati riferiti a persone dalle quali può essere o è stato acquisito il consenso informato e nel rispetto di quanto indicato all’art. 110, comma 1, seconda parte del Codice.
Viene meno quindi la necessità, nell’ambito della conservazione dei dati genetici e dell’ulteriore utilizzo di campioni per finalità di ricerca e indagini statistiche, di dover compiere una preventiva consultazione del Garante ai sensi dell’art. 36 del Regolamento (UE) 2016/679, come invece disponeva il provvedimento del 5 giugno 2019, ma sarà sufficiente richiedere il parere del comitato etico territorialmente competente; il compito del Garante sarà invece quello di individuare le garanzie da osservare in ottemperanza a quanto previsto dall’articolo 106, comma 2 lettera d) del Codice Privacy.
L’intervento si è reso necessario al fine di allineare quanto riportato dall’articolo 110 del Codice Privacy con le Prescrizioni relative al trattamento dei dati genetici, allegato 4 al Provvedimento che individua le prescrizioni contenute nelle Autorizzazioni generali che risultano compatibili con il Regolamento e con il d.lgs. n. 101/2018 di adeguamento del Codice, del 5 giugno 2019.
Il punto 4.11.3, lett. bb) delle predette Prescrizioni prevedeva infatti che: “Quando a causa di particolari ragioni non è possibile informare gli interessati malgrado sia stato compiuto ogni ragionevole sforzo per raggiungerli, la conservazione e l’ulteriore utilizzo di campioni biologici e di dati genetici raccolti per la realizzazione di progetti di ricerca e indagini statistiche, diversi da quelli originari, sono consentiti se una ricerca di analoga finalità non può essere realizzata mediante il trattamento di dati riferiti a persone dalle quali può essere o è stato acquisito il consenso informato e:
[...]
bb) ovvero il programma di ricerca, preventivamente oggetto di motivato parere favorevole del competente comitato etico a livello territoriale, è sottoposto a preventiva consultazione del Garante ai sensi dell’art. 36 del Regolamento (UE) 2016/679”.
Tale disposizione, per come formulata, non risultava compatibile con la richiamata modifica del Codice Privacy (art. 110), pertanto, al fine di aggiornare il predetto punto 4.11.3 lett. bb) delle succitate prescrizioni, il Garante ha riformulato il punto stesso, prevedendo che qualora, a causa di particolari ragioni non sia possibile informare gli interessati, nonostante sia stato compiuto ogni ragionevole sforzo per farlo, la conservazione e l’ulteriore utilizzo di campioni biologici e di dati genetici raccolti per la realizzazione di progetti di ricerca e indagini statistiche, diversi da quelli originari, sono consentiti, se una ricerca di analoga finalità non può essere realizzata mediante il trattamento di dati riferiti a persone dalle quali può essere o è stato acquisito il consenso informato e nel rispetto di quanto indicato all’art. 110, comma 1, seconda parte del Codice e quindi con il parere favorevole del comitato etico e seguendo le garanzie indicate dal Garante per la protezione dei dati personali.