ATECO 2025: effetti sul reverse charge nel settore edile
I nuovi codici ATECO 2025, adottati dal 1° aprile 2025, avranno effetti anche sull’ambito di applicazione del meccanismo del reverse charge nel settore edile, applicabile ai subappalti e alle prestazioni di servizi di pulizia, di demolizione, di installazione di impianti e di completamento relative ad edifici.
La nuova classificazione ATECO 2025 è in vigore dal 1° gennaio 2025, in sostituzione della classificazione ATECO 2007 - Aggiornamento 2022, ma verrà adottata soltanto dal 1° aprile 2025. Pertanto, da tale data, salvo indicazioni contrarie, gli operatori economici saranno tenuti ad utilizzare i nuovi codici attività in tutti gli atti e le dichiarazioni da presentare all’Agenzia delle Entrate.
Come precisato dalla risoluzione n. 262/E/2008, la nuova classificazione ATECO 2025 non dà luogo all’obbligo di presentare la dichiarazione di variazione dati ai sensi degli artt. 35 e 35-ter del D.P.R. n. 633/1972. Tuttavia, dato che la classificazione ATECO 2025 introduce modifiche sia nella struttura dei codici che nei rispettivi titoli e contenuti, qualora il contribuente intenda comunicare all’Agenzia delle Entrate una nuova codifica che meglio rappresenta l’attività svolta occorre distinguere a seconda che il contribuente stesso sia o meno iscritto nel Registro delle imprese. In particolare, se iscritto, la comunicazione dovrà essere effettuata con la Comunicazione Unica (ComUnica) messa a disposizione da Unioncamere; se, invece, non è iscritto, devono essere utilizzati i modelli anagrafici pubblicati sul sito Internet dell’Agenzia delle Entrate (modelli AA7/10, AA9/12, AA5/6 e ANR/3).
Con una FAQ del 5 marzo 2025, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che, per le dichiarazioni IVA relative al 2024 presentate dal 1° aprile 2025, i contribuenti possono indicare, in alternativa, i precedenti codici ATECO 2007 – Aggiornamento 2022 o i codici ATECO 2025, riportando il codice 1 nella casella “Situazioni particolari” presente nel frontespizio del modello della dichiarazione.
I nuovi codici attività hanno rilevanza in diversi ambiti applicativi dell’IVA, come quello del reverse charge nel settore edile.
L’art. 17, comma 6, lett. a) e a-ter), del D.P.R. n. 633/1972 prevede che, in deroga al regime ordinario, il debitore d’imposta non è il prestatore ma il committente, se soggetto passivo IVA, per:
- le prestazioni di servizi, diversi da quelli di cui alla lett. a-ter), compresa la prestazione di manodopera, rese nel settore edile da soggetti subappaltatori nei confronti delle imprese che svolgono l’attività di costruzione o ristrutturazione di immobili ovvero nei confronti dell’appaltatore principale o di un altro subappaltatore;
- le prestazioni di servizi di pulizia, di demolizione, di installazione di impianti e di completamento relative ad edifici.
Il meccanismo del reverse charge, per la prima tipologia di operazioni, presuppone che il subappaltatore svolga un’attività compresa nella sezione F della Tabella ATECO 2007 e che, quindi, abbia natura edile. Similmente, per la seconda tipologia di operazioni, la circolare n. 14/E/2015 ha definito il contenuto di ciascuna categoria di prestazioni in funzione di specifici codici ATECO, che quindi rappresentano – oggettivamente – le prestazioni cui fa riferimento l’art. 17, comma 6, lett. a-ter), del D.P.R. n. 633/1972.
La nuova classificazione ATECO 2025 richiederebbe, entro il 1° aprile 2025, l’aggiornamento della circolare n. 14/E/2015.
In difetto, sembrerebbe preferibile attenersi ai codici attività richiamati dal predetto documento di prassi, con i quali, infatti, l’Agenzia delle Entrate ha inteso individuare l’ambito oggettivo di applicazione dell’inversione contabile.