Agevolazioni

Nuovo regime agevolativo a favore degli impatriati – Requisiti per fruire dell'agevolazione


Con la Risposta a interpello 6 marzo 2025, n. 66, l’Agenzia delle Entrate fornisce rilevanti chiarimenti sull’applicazione del nuovo regime agevolato per i lavoratori impatriati, chiarendo il contenuto dei requisiti che devono sussistere per fruire di tale regime.

La fattispecie

Nel caso in esame, l’istante, cittadino italiano residente all’estero da dicembre 2020 e iscritto all’AIRE, è stato assunto da aprile 2025 in Italia presso un datore di lavoro diverso da quello estero. Il trasferimento in Italia è avvenuto però nei primi mesi del 2025 durante i quali la persona continuava a lavorare, da remoto in Italia, per il datore di lavoro estero.

Il contribuente ha chiesto se possa beneficiare del nuovo regime impatriati per i redditi prodotti in Italia a partire da aprile 2025, quando inizierà un nuovo impiego a tempo indeterminato con la qualifica di Quadro di secondo livello.

Inoltre, ha chiesto se il lavoro svolto nei primi tre mesi del 2025 in smart working o come frontaliere per il suo attuale datore estero possa precludere l'accesso al beneficio.

Cenni normativi

Si premette che l’art. 5 del D.Lgs. n. 209/2023 ha introdotto il ''nuovo regime agevolativo a favore dei lavoratori impatriati'' che si applica in favore dei soggetti che trasferiscono la residenza fiscale in Italia a decorrere dal periodo d'imposta 2024 e dispone che, nella predetta ipotesi in cui il lavoratore svolga in Italia l’attività lavorativa a favore dello stesso soggetto (datore/gruppo) per il quale lavorava all’estero, il periodo minimo di residenza estera pregressa aumenta da tre a sei o sette periodi di imposta, a seconda che si tratti o meno del medesimo soggetto (datore/gruppo) presso cui era svolta l’attività lavorativa in Italia prima del trasferimento all’estero.

Con riferimento al requisito di cui all’art. 5, comma 1, lett. b), del D.Lgs. n. 209/2023, la norma prevede che il nuovo regime può essere applicato, nel rispetto delle condizioni richieste, anche nell'ipotesi in cui il lavoratore si trasferisca in Italia per prestare l'attività lavorativa nel territorio dello Stato in favore del medesimo soggetto (residente o non residente in Italia), presso il quale è stato impiegato all'estero prima del predetto trasferimento oppure in favore di un soggetto «appartenente al suo stesso gruppo».

Nella predetta ipotesi in cui il lavoratore svolga in Italia l'attività lavorativa a favore dello stesso soggetto (datore/gruppo) per il quale lavorava all'estero, la norma prevede l'allungamento del periodo minimo di pregressa permanenza all'estero che, da tre, aumenta a sei o sette anni, a seconda che si tratti o meno del medesimo soggetto (datore/gruppo) presso cui era svolta l'attività lavorativa in Italia prima del trasferimento all'estero.

Soluzione delle Entrate

Nella propria soluzione operativa, l'Agenzia delle Entrate ha esaminato le condizioni previste citato art. 5 del D.Lgs. n. 209/2023, che concede un'esenzione del 50% sui redditi di lavoro dipendente e assimilati per i soggetti che trasferiscono la residenza fiscale in Italia, a condizione che:

  • risiedano in Italia per almeno tre periodi d'imposta;
  • non siano stati residenti in Italia nei tre periodi d'imposta precedenti al trasferimento;
  • prestino attività lavorativa in Italia per la maggior parte del periodo d'imposta;
  • abbiano una qualificazione di elevato livello, secondo i criteri stabiliti dal D.Lgs. n. 108/2012 e dal D.Lgs. n. 206/2007.

Nel caso specifico, l’Agenzia Entrate ha quindi chiarito che il periodo di lavoro svolto per il datore estero nei primi tre mesi del 2025 non consente l’accesso al regime agevolativo per i redditi di quel periodo, poiché il trasferimento all’estero è stato inferiore ai sei periodi d’imposta richiesti per chi torna a lavorare per lo stesso datore o per un'azienda del medesimo gruppo.

Tuttavia, a partire da aprile 2025, quando inizierà l’attività lavorativa per un nuovo datore di lavoro in Italia, il regime agevolativo potrà essere applicato.

Il lavoro in smart working o come frontaliere nei primi tre mesi del 2025 non è considerato idoneo ai fini del regime agevolativo, in quanto il reddito prodotto in tale periodo non è qualificabile come reddito di lavoro dipendente prodotto in Italia.