Tax credit beni strumentali: agevolabili anche gli oneri accessori non preventivabili
Con la risposta ad Interpello n. 60 pubblicata in data 03/03/2025, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in tema di credito d’imposta per l'acquisto di macchinari nuovi (tax credit 4.0) di cui all’art. 1, commi 1051-1063, della Legge n. 178/2020 (Legge di Bilancio 2021).
Il caso oggetto di interpello riguarda l’acquisto di un macchinario con prenotazione avvenuta nell’anno 2021 e relativa realizzazione ed interconnessione nell’anno 2022. Nel corso del 2022 è stato effettuato un secondo investimento che, pur essendo collegato al primo macchinario, rappresenta un elemento autonomo della medesima linea produttiva. In questa occasione, sono stati sostenuti oneri accessori - che non risultavano preventivabili all’atto d’acquisto - relativi ad entrambi i macchinari.
L'Istante ha richiesto chiarimenti in merito alla corretta modalità di quantificazione, nel caso prospettato, dell’agevolazione fiscale.
L'articolo 1, c. 1051, della Legge di bilancio 2021 ha previsto che ''a tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, comprese le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito dell'impresa, che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato, a decorrere dal 16 novembre 2020 è riconosciuto un credito d'imposta alle condizioni e nelle misure stabilite dai commi da 1052 a 1058-ter, in relazione alle diverse tipologie di beni agevolabili”.
Il comma 1054 del citato articolo 1, richiama come criterio generale di determinazione dei costi di acquisizione quanto stabilito dall'articolo 110, c. 1, lett. b), del TUIR (D.P.R. n. 917/1986) che fa riferimento al costo comprensivo degli oneri accessori di diretta di imputazione.
Ai costi che per loro stessa natura non avrebbero potuto essere programmati né stimati in fase di progettazione dell'impianto, se non in modo altamente provvisorio ed arbitrario, possono essere applicati i chiarimenti sulla disciplina dell'Iper ammortamento resi in passato, in occasione dell'incontro del 31 gennaio 2019 tra Agenzia Entrate e Stampa specializzata.
In quella sede infatti, era stato chiarito che in caso di revisione successiva in aumento del costo originariamente pattuito di un bene agevolato, il credito d’imposta può trovare comunque applicazione.
Dunque, nel caso specifico, gli oneri non preventivabili accessori eseguiti nel 2022, riguardanti entrambi i macchinari, determinano la fruizione del credito nella misura del 40%.
Infatti, il comma 1057 del citato articolo 1, dispone che per gli investimenti effettuati a decorrere dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2022, ovvero entro il 30 novembre 2023, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione, il credito d'imposta è riconosciuto nella misura del 40 per cento del costo, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro, nella misura del 20 per cento del costo, per la quota di investimenti superiori a 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro, e nella misura del 10 per cento del costo, per la quota di investimenti superiori a 10 milioni di euro e fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili pari a 20 milioni di euro.