“CREDITO EVENTI ALLUVIONALI”: nuovo codice tributo per la compilazione del modello F24
L’Agenzia delle Entrate ha istituito, con la risoluzione n. 16 del 04 marzo 2025, il codice tributo utile all’utilizzo, tramite modello F24, del credito d’imposta in caso di accesso ai finanziamenti agevolati accordati ai soggetti colpiti dagli eventi alluvionali del maggio 2023.
Ai sensi dell’art. 1, comma 439 della legge del 30 dicembre 2023, n. 213, ai soggetti che hanno accesso ai finanziamenti agevolati accordati ai sensi dell’art. 1, commi da 436 a 438 della medesima legge, è riconosciuto un credito d’imposta, fruibile esclusivamente in compensazione e commisurato all’importo ottenuto sommando alla sorte capitale gli interessi dovuti e le spese strettamente necessario alla gestione dei finanziamenti in oggetto.
L’AdE era già intervenuta in materia con il provvedimento n. 312076 del 25 luglio 2024, stabilendo le modalità di fruizione del credito d’imposta: il soggetto finanziatore recupera l’importo mediante l’impiego della compensazione dei crediti previsto all’art. 17 del D. Lgs. Del 09 luglio 1997, n. 241, a partire dal giorno successivo alla scadenza di ogni singola rata. Alternativamente, le somme possono essere recuperate mediante la cessione del relativo credito ad altre banche, senza facoltà di successiva cessione.
Con la risoluzione n. 16 del 04 marzo 2025, dunque, l’Agenzia delle Entrate ha istituito il seguente codice tributo:
- “7075” - denominato “CREDITO EVENTI ALLUVIONALI - credito d’imposta per il recupero da parte dei soggetti finanziatori della rata di finanziamento agevolato - articolo 1, commi da 436 a 438, della legge 30 dicembre 2023, n. 213”.
Tale codice, volto a consentire l’utilizzo in compensazione delle agevolazioni cui si è fatto riferimento, è esposto nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati”. Lo stesso codice si utilizza per la restituzione da parte dei soggetti finanziatori degli importi relativi ai finanziamenti agevolati concessi e successivamente revocati o oggetto di estinzione anticipata. L’importo da restituire è da indicare nella colonna “importi a debito versati”.
Per ulteriori informazioni e specifiche, si consiglia di consultare il sito dell’Agenzia delle Entrate (i.e. www.agenziaentrate.gov.it), seguendo il percorso Home > Strumenti > Codici per i versamenti e codici attività.