Fisco

L'istanza di rimborso IVA infrannuale non può essere revocata


La Corte di Cassazione con la sentenza n.  24916 del 6 novembre 2013 ha confermato quanto sancito dalla Commissione Tributaria Provinciale di Napoli circa l'inammissibilità del ricorso contro il diniego di revoca dell'istanza di rimborso IVA infrannuale.

Secondo i giudici di merito infatti l'istanza di rimborso si configura quale atto prodromico del procedimento amministrativo e come tale risulta essere indisponibile.

La Corte di Cassazione sancisce che nel sistema tributario vige il principio dell'alternatività delle scelte rimesse al contribuente.

Secondo i giudici di legittimità, infatti, "la facoltà di revoca della scelta operata non risulta espressamente disciplinata ex lege, trattandosi di aspetto attinente alle modalità esecutive delle forme di impiego del credito di imposta che le norme di legge demandano alla disciplina regolamentare o amministrativa, dovendosi verificare pertanto se - eventualmente - detta facoltà riceveva riconoscimento e regolamentazione nelle fonti normative secondarie o nelle cd. "norme interne" - adottate con atti amministrativi di natura organizzativa - volte a conformare le attività procedimentali degli Uffici finanziari.

La Corte di Cassazione, pertanto, ribadisce il principio dell'alternatività delle scelte compiute dal contribuente in ordine al rimborso a alla detrazione dell'eccedenza di imposta.

Peraltro nel caso di specie la revoca non aveva l'intento di sanare errori formali e  sostanziali commessi dal contribuente nella dichiarazione fiscale, ma unicamente di "modificare una precedente opzione liberamente esercitata".

Nella stessa sentenza la Corte di Cassazione si pronucia anche in merito all'impugnabilità degli atti, affermando che devono qualificarsi come avvisi di accertamento o di liquidazione, impugnabili ai sensi dell'art. 19 del D.lgs. n. 546/1992, tutti quegli atti con cui l'Amminsitrazione comunica al contribuente una "pretesa tributaria", anche nel caso in cui la comunicazione non si concluda con una formale intimazione di pagamento ma soltanto con un avviso bonario.