Fisco

Omologa del concordato fallimentare con terzo assuntore e imposta di registro


Con Risoluzione 19 febbraio 2025 n. 13, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti su un dubbio interpretativo relativo alla determinazione della base imponibile dell'imposta proporzionale di registro alle disposizioni negoziali contenute nel Decreto di omologa del concordato fallimentare con terzo assuntore.

Il quesito

Nel documento di prassi in esame, l'Ordine istante ha chiesto chiarimenti sulla tassazione applicabile, ai fini dell'imposta di registro (D.P.R. n. 131/1986, TUR), al decreto di omologa del concordato fallimentare con intervento del terzo assuntore, ex art. 124 del R.D. n. 267/1942, vigente ratione temporis, alla luce del consolidato orientamento giurisprudenziale formatosi nell'ultimo periodo, che supera parzialmente le indicazioni contenute nella Circolare n. 27/E/2012.

In via preliminare, l'Ordine fa presente che quanto rappresentato è estensibile anche al concordato nella liquidazione giudiziale prevista dal D.Lgs. n. 14/2019 (Codice della crisi d'impresa), agli artt. 240-253, avendone mantenuto inalterati i tratti essenziali dell'istituto di cui trattasi.

Stante la chiarezza delle affernazionio ormai consolidate della Corte di Cassazione, l'istante chiede chiarimenti in ordine all'applicazione dell'imposta di registro sui suddetti decreti di omologa, con particolare riferimento alla determinazione della base imponibile, stante la menzionata difformità di orientamento tra prassi dell'Amministrazione finanziaria e giurisprudenza di legittimità.

Parere delle Entrate

Nel rendere la propria soluzione interpretativa, l'Agenzia delle Entrate analizza la problematica interpretativa relativa alla determinazione della base imponibile dell’imposta proporzionale di registro in relazione alle disposizioni negoziali contenute nel decreto di omologa del concordato fallimentare con terzo assuntore. Questa procedura si distingue per la duplice natura dell’intervento dell’assuntore, il quale si impegna a soddisfare i creditori concorsuali e, contestualmente, acquisisce le attività fallimentari. 

Le Entrate evidenziano, in particolare, due effetti principali: l’effetto obbligatorio, che implica l’assunzione degli obblighi da parte del terzo assuntore, e l’effetto traslativo, che comporta il trasferimento del patrimonio fallimentare. 

La riferita Circolare n. 27/E/2012 ha stabilito che l’imposta di registro deve essere applicata in base all’imposizione più onerosa tra quella relativa all’accollo dei debiti e quella sui beni trasferiti. Tuttavia, la giurisprudenza di legittimità (cfr. tra le altre, Cass. 6 maggio 2021, n. 11925; Cass. 13 novembre 2023, n. 31530) ha fornito un’interpretazione differente, affermando che l’imposta di registro deve essere calcolata in proporzione al valore dei beni e diritti fallimentari trasferiti, escludendo l’accollo dei debiti dalla base imponibile. Questo orientamento si fonda sulla considerazione che gli effetti del concordato con assuntore derivano direttamente dalla legge e non possono essere assimilati a un accordo negoziale. La Suprema Corte ha chiarito che gli obblighi di pagamento del terzo assuntore non possono essere considerati come il prezzo dei beni ceduti, poiché l’assunzione dei debiti è un effetto legale naturale del concordato, sottoposto al controllo degli organi fallimentari. Pertanto, secondo la Corte, l’imposta di registro deve essere applicata solo sui beni e diritti trasferiti, in conformità con l’art. 21, comma 3, del D.P.R. n. 131/1986, che esclude gli accolli di debiti dall’imposizione. 

Affermano quindi le Entrate che, sulla scorta dell’indirizzo assunto dalla Cassazione, devono  considerarsi superati i chiarimenti forniti sulla questione da detta Circolare n. 27/E/2012.

In conclusione, il decreto di omologa del concordato fallimentare con intervento del terzo assuntore (disciplinato dall’art. 124 e ss. della Legge fallimentare), deve essere ricondotto all’ambito applicativo dell’art. 21, comma 3, di TUR, e quindi l’imposta proporzionale di registro troverà applicazione sui beni dell’attivo fallimentare, oggetto di trasferimento, identificato analiticamente nei singoli beni che lo compongono ed applicando per ciascuno di essi, in base alla relativa natura, l’imposta di registro prevista dalla Tariffa allegata al TUR.

Stesse conclusioni anche per quanto concerne il trattamento dell’imposta di registro alla procedura di concordato nella liquidazione giudiziale, disciplinato agli artt. 240-253 dal nuovo Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, in quanto tale istituto non presenta differenze sostanziali rispetto al previgente concordato fallimentare.