Obbligo contribuzione Enasarco per gli agenti che operano all’estero
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con interpello n.32 del 19 novembre 2013 è intervenuto in risposta a un quesito avanzato da CONFIMI IMPRESA - Confederazione manifatturiera Italiana e dell'Impresa privata - riguardante la sussistenza dell'obbligo di apertura di posizione contributiva all'Ente Nazionale di Assistenza per gli Agenti e i Rappresentanti di Commercio (ENASARCO) per gli agenti che operano all'estero.
Il dettato normativo
Si ricorda che le fonti che regolamentano la contribuzione ENASARCO sono rappresentate dalla L. n. 12/1973 e dal Regolamento di esecuzione previsto dall’art. 40 della citata Legge.
La definizione dell' obbligo contributivo per gli agenti ed i rappresentanti di comercio italiani che operano all'estero nell'interesse di preponenti italiani è disciplinato dal Regolamento Enasarco, che rimanda al Regolamento CE n.883/2004, come modificato dal Regolamento (CE) n.988/2009: nello specifico l’obbligo contributivo ENASARCO vale per l’agente italiano o straniero che opera in Italia in nome e/o per conto di preponenti italiani o stranieri, ma non per l’agente che opera all’estero nell’interesse di preponenti italiani, per i quali si applica l’art. 13, par. 2, del Regolamento CE n.883/2004 che impone alla persona che esercita abitualmente un’attività lavorativa autonoma in due o più Stati membri la soggezione:
- alla legislazione dello Stato membro di residenza, se esercita una parte sostanziale della sua attività in tale Stato membro;
- alla legislazione dello Stato membro in cui si trova il centro di interessi delle sue attività, se non risiede in uno degli Stati membri nel quale esercita una parte sostanziale delle sue attività.
Per gli agenti che operano abitualmente in Italia e si recano a svolgere un’attività affine esclusiva all’estero per massimo 24 mesi, il Regolamento CE n.883/2004, all’art. 12, par. 2, prevede la soggezione alla legislazione del primo Stato membro.
Le disposizioni finali
L’obbligo di iscrizione alla Fondazione ENASARCO risulta riferibile:
- agli agenti di commercio che operano sul territorio italiano in nome e per conto di preponenti italiani o stranieri che abbiano la sede o una qualsiasi dipendenza in Italia;
- agli agenti di commercio italiani o stranieri che operano in Italia in nome e/o per conto di preponenti italiani o stranieri, anche se privi di sede o dipendenza in Italia;
- agli agenti che risiedono in Italia e vi svolgono una parte sostanziale della loro attività;
- agli agenti che non risiedono in Italia, purché abbiano in Italia il proprio centro d’interessi;
- agli agenti che operano abitualmente in Italia ma si recano a svolgere attività esclusivamente all’estero, purché la durata di tale attività non superi i 24 mesi.
Per quanto riguarda la categoria dei preponenti operanti in Paesi extra UE, gli stessi saranno tenuti all’iscrizione previdenziale in Italia solo laddove ciò sia previsto da trattati o accordi internazionali sottoscritti e vincolanti il singolo Paese di appartenenza.