Fisco

Distacchi di personale soggetti IVA anche senza mark-up


Sono imponibili ai fini IVA i rimborsi erogati dalla distaccataria alla distaccante per il personale distaccato se esiste un “nesso diretto” tra la prestazione della distaccante e la controprestazione della distaccataria, anche in assenza di un mark-up a favore della distaccante.

Con la risposta all’interpello n. 38 del 18 febbraio 2025, l’Agenzia delle Entrate ha confermato che, per i contratti di distacco o di prestito di personale stipulati o rinnovati dal 1° gennaio 2025, si applica l’imponibilità IVA a prescindere dalla circostanza che il corrispettivo pattuito dal distaccante sia pari, superiore o inferiore ai costi sostenuti per il personale distaccato.

Ai fini dell’imponibilità, infatti, è sufficiente che gli importi versati dalla distaccataria alla distaccante e il distacco di personale di quest’ultima si condizionino reciprocamente, anche in assenza di un mark-up a favore della distaccante.

Il chiarimento dell’Agenzia tiene conto della pronuncia resa dalla Corte di giustizia UE nella causa C-94/19 dell’11 marzo 2020, che ha sancito l’illegittimità, sul piano comunitario, dell’art. 8, comma 35, della L. n. 67/1988, secondo cui non sono da intendere rilevanti ai fini dell’IVA i prestiti o i distacchi di personale a fronte dei quali è versato solo il rimborso del relativo costo.

Tale disposizione si pone in contrasto con l’art. 2, par. 1, della Direttiva n. 2006/112/CE, dovendosi ritenere che, ai fini dell’onerosità della prestazione, deve sussistere un “nesso diretto” tra la prestazione della distaccante e la controprestazione della distaccataria, in forza del quale le due prestazioni si condizionano reciprocamente, vale a dire che l’una è effettuata a condizione che lo sia anche l’altra e viceversa.

In quest’ottica, hanno specificato i giudici comunitari, è irrilevante l’importo del corrispettivo, in particolare la circostanza che esso sia pari, superiore o inferiore ai costi che il soggetto passivo ha sostenuto a suo carico nell’ambito della fornitura della sua prestazione. Infatti, una simile circostanza non è tale da compromettere il “nesso diretto” esistente tra la prestazione effettuata dalla distaccante e il corrispettivo ricevuto dalla distaccataria.

In recepimento della sentenza della Corte europea, l’art. 8, comma 35, della L. n. 67/1988 è stato abrogato dall’art. 16-ter del D.L. n. 131/2024, convertito con modificazioni dalla L. n. 267/2024.

La novità si applica ai prestiti e ai distacchi di personale stipulati o rinnovati a decorrere dal 1° gennaio 2025.

Per i prestiti e i distacchi di personale stipulati o rinnovati anteriormente, è stato previsto che sono fatti salvi i comportamenti adottati dai contribuenti in conformità alla sentenza della Corte europea o all’art. 8, comma 35, della L. n. 67/1988, per i quali non siano intervenuti accertamenti definitivi.

In sostanza, si considera legittima sia l’applicazione dell’IVA da parte dei contribuenti che hanno inteso adeguarsi alla pronuncia dei giudici comunitari, sia l’esclusione da imposta da parte dei contribuenti che, invece, hanno applicato la norma successivamente abrogata.