Credito di imposta per investimenti nel Mezzogiorno - rideterminazione del credito
Con la Risposta a interpello 18 febbraio 2025, n. 37, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti sulla rideterminazione del credito d'imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno, disciplinato dall'art. 1, commi 98-108, della legge n. 208/2015.
La fattispecie
Nel caso di specie, la società istante ha presentato il modello CIM17 per investimenti fatti nel corso del 2022, riguardanti l'acquisto di "macchinari ed attrezzature commerciali".
Successivamente, a seguito di un accordo transattivo, l'istante ha restituito parte della fornitura e ha emesso una fattura di vendita. Ciò ha portato a una modifica degli importi investiti e del credito di imposta originariamente dichiarato.
Poiché la comunicazione rettificativa inviata dall'istante è stata respinta per vizi di forma (fuori termine), la società chiede di conoscere la procedura corretta per aggiustare gli importi del credito di imposta a seguito della restituzione della fornitura.
L'istante ritiene che, non essendo possibile modificare la comunicazione CIM17, le correzioni necessarie potrebbero essere fatte durante l'invio del modello Redditi 2025, riadattando l'importo del credito di imposta tenendo conto delle compensazioni fatte tramite il codice tributo 6869.
Soluzione delle Entrate
Nella propria soluzione interpretativa, l’Agenzia Entrate ha chiarito che, in caso di cessione dei beni strumentali, il credito di imposta deve essere rideterminato sottraendo il costo dei beni ceduti. Ciò avviene automaticamente e non richiede una rettifica del modello CIM17 già inviato. Per le correzioni in dichiarazione, bisogna seguire le istruzioni per la compilazione del quadro RU del modello di dichiarazione dei redditi.
Nello specifico, il credito di imposta deve essere indicato nel quadro RU del modello di dichiarazione relativo al periodo di imposta nel corso del quale il credito stesso è maturato (periodo di imposta in cui sono stati realizzati gli investimenti agevolati), nonché nel quadro RU dei modelli di dichiarazione relativi ai periodi di imposta nel corso dei quali il credito viene utilizzato in compensazione.
Nel rigo RU5 dovrà essere indicato:
- nelle colonne 1, 2, B2, C2, D2, E2 e F2, l'importo del credito di imposta maturato in relazione ai costi sostenuti, rispettivamente, nei periodi di imposta in corso al 31 dicembre 2016, 31 dicembre 2017, 31 dicembre 2018, 31 dicembre 2019, 31 dicembre 2020, 31 dicembre 2021 e 31 dicembre 2022, qualora la fruizione del credito d'imposta sia stata autorizzata dall'Agenzia delle entrate successivamente al termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo di imposta precedente a quello cui si riferisce la presente dichiarazione ed entro il termine di presentazione della presente dichiarazione;
- nella colonna 3, l'ammontare del credito di imposta maturato in relazione ai costi sostenuti nel periodo di imposta oggetto della presente dichiarazione la cui fruizione è stata autorizzata dall'Agenzia delle entrate entro il termine di presentazione della presente dichiarazione. Inoltre, nella colonna 3 vanno riportati anche gli importi indicati nelle colonne 1, 2, B2, C2, D2, E2 e F2.
Il credito di imposta in esame va esposto nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta di ''maturazione'' o di realizzazione degli investimenti a patto che sussista la citata autorizzazione. Diversamente il bonus andrà valorizzato nella prima dichiarazione utile successiva al rilascio dell'autorizzazione.
Nel caso in esame, alla data di scadenza del termine di presentazione del Modello Redditi Società di Capitali 2024 (31 ottobre 2024), l'importo del credito spettante maturato nel 2022, ma autorizzato in data 7 febbraio 2024 e, quindi, da riportare nella colonna F2 del rigo RU5, risultava già ''rideterminato'' per effetto della cessione del 25 giugno 2024. In tale colonna, dunque, andava valorizzato l'importo già ridotto e non anche quello originario.
La correzione del dato, erroneamente esposto in dichiarazione, potrà essere eseguita mediante presentazione di una dichiarazione integrativa ''a sfavore'', come previsto dall'art. 2, comma 8, del D.P.R. n. 322/1998.