Esportazioni "franco valuta": i chiarimenti delle Entrate sul trattamento IVA
Con la Risposta a interpello 14 febbraio 2025 n. 34, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti sulla disciplina IVA applicabile alle esportazioni "franco valuta", stabilendo che tale operazione non rientra nelle cessioni all’esportazione di cui art. 8 del D.P.R. n. 633/1972.
L’interpello
Il caso di specie concerne una società nazionale, svolgente attività di produzione di vini pregiati, che intende avvalersi dei servizi di logistica di un’altra società di logistica italiana, per spedire negli USA un quantitativo di merce che viene stoccato in un magazzino di proprietà di un ente statunitense controllato dalla società di logistica italiana Beta, allo scopo di servire il mercato locale.
Il vino è diretto verso gli Stati Uniti accompagnato da una “fattura proforma in franco valuta” e, arrivato a destinazione, viene sdoganato dall’importatore che restituisce all’istante una “bolla doganale collettiva”, con un singolo MRN (Movement reference number) relativo all’intera fornitura.
La merce viene trasferita agli acquirenti statunitensi solo dopo che si è perfezionata la vendita dalla società italiana ai clienti privati USA.
La società istante ritiene che possa configurarsi un’operazione non imponibile IVA ex art. 8 del D.P.R. n. 633/1972; nella relativa fattura verrebbe inoltre riportata l’indicazione degli estremi del documento di esportazione, così evidenziandone il collegamento con la bolla di sdoganamento iniziale.
L’eventuale merce invenduta verrebbe reimportata in Italia, tornando alla Dogana di partenza prima della scadenza dell’anno solare.
Considerato che sussistono oggettive condizioni di incertezza circa la disciplina fiscale del comportamento esposto, la società chiede conferma all’Amministrazione, anche ai fini doganali, della possibilità di effettuare l'esportazione con fattura proforma in franco valuta intestata all'esportatore, tramite cui la merce verrebbe sdoganata con una bolla collettiva, emettendo solo in un secondo momento le fatture a nome dei singoli clienti, da inviare tramite SDI, in regime di non imponibilità ex art. 8 del Decreto IVA.
Soluzione delle Entrate
Nella risposta all’interpello in esame, l’Agenzia delle Entrate non ritiene corretto il comportamento che la società istante intende adottare, rilevando innanzitutto che nel caso di specie si sia in presenza di una “esportazione franco valuta”, mediante la quale il soggetto passivo stabilito nel territorio dello Stato trasferisce i propri prodotti dall’Italia verso un Paese terzo, in assenza di un passaggio di proprietà degli stessi e, dunque, senza percepire alcun corrispettivo a tale titolo.
Ne segue che tale operazione non rientra nelle cessioni all’esportazione ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. n. 633 del 1972.
In particolare, nella risposta all’interpello in esame, l’Agenzia delle Entrate, in tema di disciplina IVA delle c.d. esportazioni ''franco valuta'', spiega che allorché un soggetto passivo stabilito nel territorio dello Stato, trasferisce propri beni dall'Italia verso uno Stato extraUE, in assenza di un passaggio di proprietà degli stessi e senza percepire alcun corrispettivo a tale titolo, i beni continuano a essere di proprietà del soggetto passivo ''italiano''.
Pertanto, non costituendo cessione all'esportazione di cui all'art. 8 del D.P.R. n. 633/1972, l’operazione non concorre alla formazione del plafond.
Solo all'atto delle singole cessioni nei confronti dei clienti privati americani, la società istante è tenuta ad emettere fattura fuori campo IVA per difetto del presupposto territoriale ai sensi degli art. 7-bis e 21, comma 6-bis, lett. b), del Decreto IVA, non essendo più i beni nel territorio dello Stato.