Fisco

Solidarietà passiva: non si applica alle "parti in causa"nel liticonsorzio facoltativo


In data 21 novembre 2013 è stata pubblicata dall'Agenzia delle Entrate la Risoluzione 82/E, in materia di solidarietà passiva delle "parti in causa" per l'imposta di registro sugli atti giudiziari in caso di liticonsorzio facoltativo, a seguito di un interpello ai sensi dell'articolo 11 della legge 212/2000.

L'istante interpello ritiene di non essere tenuto a pagare l'imposta di registro per la registrazione di una sentenza secondo il principio della solidarietà passiva, essendo intervenuto volontariamente in giudizio, nella fattispecie del liticonsorzio facoltativo (secondo cui, in uno stesso processo, agiscono più attori o convenuti per ragioni di opportunità e per connessione tra le cause).

Il principio della solidarietà passiva (articolo 57 del TUR) afferma che sono obbligati in solido al pagamento dell’imposta di registro “…le parti contraenti, le parti in causa, coloro che hanno sottoscritto o avrebbero dovuto sottoscrivere le denunce di cui agli articoli 12 e 19 e coloro che hanno richiesto i provvedimenti di cui agli articoli 633, 796, 800 e 825 del codice di procedura civile”.

L'agenzia afferma che, in considerazione dei principi affermati dalla giurisprudenza, il principio di solidarietà passiva debba considerarsi applicabile solo nei confronti delle parti coinvolte nel rapporto sostanziale oggetto della sentenza, con esclusione dei soggetti che ne risultino estranei.