Fisco

Operazioni rilevanti ai fini IVA di una stabile organizzazione in Italia di società tedesca


Con la Risposta a interpello 13 febbraio 2025 n. 33, l’Agenzia delle Entrate ha fornito  chiarimenti in tema di intervento della stabile organizzazione nelle cessioni di beni e prestazioni di servizi territorialmente rilevanti in Italia.

L’interpello

Il caso di specie concerne il trattamento IVA delle operazioni svolte da una stabile organizzazione in Italia di una società tedesca.

Nel contesto, l'istante ha concluso un accordo di fornitura continuativa con una società cliente residente in Italia. La casa madre tedesca, in questo caso, si rifornisce del prodotto oggetto del contratto da un subfornitore italiano.

Ne segue che la casa madre tedesca è il cedente dei prodotti nei confronti di una società cliente residente in Italia e il cessionario degli stessi nei confronti di un subfornitore italiano.

Pertanto, l'interpello si concentra su tre questioni:

  1. se la stabile organizzazione debba considerarsi coinvolta in modo qualificante nella cessione di beni alla società cliente residente in Italia, assumendo quindi il ruolo di debitore d'imposta ai sensi dell'art. 17, comma 4, D.P.R. n. 633/1972 (primo quesito);
  2. se la stabile organizzazione italiana debba considerarsi coinvolta in modo qualificante nell'acquisto di beni dal subfornitore italiano (secondo quesito);
  3. se la casa madre tedesca possa richiedere il rimborso dell'IVA addebitata dal subfornitore italiano o se, in subordine, tale rimborso possa essere richiesto tramite la partita IVA della stabile organizzazione italiana (terzo quesito).

Soluzione delle Entrate

Con la risposta a interpello in esame, l’Agenzia delle Entrate ritiene, riguardo il primo quesito (cessione alla società cooperativa residente in Italia), che la stabile organizzazione in Italia della società madre tedesca abbia un ruolo attivo e qualificante nella cessione alla società residente in Italia, poiché si occupa della gestione dei clienti, della negoziazione del prezzo (sebbene nei limiti imposti dalla casa madre), dell'inserimento degli ordini e dell'assistenza post-vendita. Di conseguenza, la stabile organizzazione deve essere considerata soggetto passivo IVA in Italia e deve emettere fattura nei confronti della società cooperativa residente in Italia.

Con riguardo al secondo quesito (acquisto dal subfornitore italiano), l'Agenzia delle Entrate rileva che la stabile organizzazione in Italia ha un ruolo marginale nell'acquisto dal subfornitore italiano, limitandosi a gestire la comunicazione con la società cooperativa residente in italia per eventuali problemi di trasporto. Non avendo un coinvolgimento qualificante, non è necessario che assuma il ruolo di soggetto passivo IVA in questa operazione.

Con riferimento all’ultimo quesito (rimborso dell'IVA addebitata in rivalsa dal subfornitore), dato che la stabile organizzazione è stata considerata soggetto passivo per le operazioni con la società cooperativa residente in Italia, la casa madre tedesca non può richiedere il rimborso dell'IVA tramite la procedura prevista dall'art. 38-bis2 D.P.R. n. 633/1972 (“Esecuzione dei rimborsi a soggetti non residenti stabiliti in un altro Stato membro della Comunità”). L'unico modo per recuperare l'IVA è tramite la stabile organizzazione italiana, che essendo soggetto passivo IVA in Italia, può utilizzare il meccanismo ordinario di compensazione o rimborso.

Pertanto, circa gli adempimenti da porre in essere:

  1. la stabile organizzazione deve essere considerata soggetto passivo IVA per le vendite alla società cooperativa residente in Italia e deve emettere fattura con IVA italiana;
  2. la stabile organizzazione non ha un ruolo qualificante nell'acquisto dal subfornitore italiano, quindi gli obblighi IVA restano a carico della casa madre tedesca;
  3. il rimborso IVA non può avvenire tramite la procedura per soggetti non residenti, ma deve essere richiesto dalla stabile organizzazione in Italia secondo le modalità previste per i soggetti passivi IVA italiani.

A tal fine, occorre che sia accertata la realizzazione effettiva di operazioni imponibili nello Stato di rimborso da parte della stabile organizzazione ivi situata. Peraltro, l'effettiva realizzazione di operazioni imponibili nello Stato di rimborso costituisce condizione sufficiente ad escludere il diritto al rimborso, a prescindere dalla circostanza che il soggetto richiedente abbia o meno una stabile organizzazione in detto Stato.

In conclusione, per quanto precede, ritenendo in risposta al primo quesito che la stabile organizzazione abbia effettuato operazioni attive imponibili in Italia, l’Agenzia Entrate precisa che il recupero dell'imposta non può avvenire mediante la procedura di cui all'art. 38-bis2 del D.P.R. n. 633/1972.