Cessioni per sconti al raggiungimento livelli di fatturato – Regime IVA, IRES ed IRAP
Con la Risposta all’interpello 11 febbraiio 2025, n. 25, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito al trattamento fiscale delle cessioni di beni a titolo di sconto, nel contesto di accordi commerciali basati sul raggiungimento di soglie di fatturato predefinite. L’analisi si concentra sugli effetti di tali operazioni in relazione all’IVA, all’IRES e all’IRAP, offrendo indicazioni sulle modalità di contabilizzazione e deduzione dei relativi costi.
L’interpello
In estrema sintesi, il caso in esame riguarda la società istante, operante nel commercio all'ingrosso di pneumatici, che ha adottato strategie promozionali basate sulla concessione di kit promozionali e punti premio ai propri clienti "strategici" e "profile".
La società chiede chiarimenti in merito al comportamento da adottare con riferimento alla fattispecie prospettata in materia di IVA, IRES e IRAP.
Soluzione delle Entrate
Con la risposta a interpello in esame, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito il trattamento ai fini IVA, IRAP e IRES di un kit promozionale e della possibilità di accumulare punti spendibili su una piattaforma di acquisti online concessi ad alcune categorie di clienti a titolo di sconto per il raggiungimento di determinate soglie di acquisto.
Sul piano normativo, l'art. 15, comma 1, n. 2), del D.P.R. n. 633/1972 stabilisce in tema di IVA che non concorre a formare la base imponibile il valore normale dei beni ceduti a titolo di sconto, premio o abbuono in conformità alle originarie condizioni contrattuali, tranne quelli la cui cessione è soggetta ad aliquota più elevata.
Già con Risoluzione n. 363705/1979 è stata riconosciuta la natura di sconti in natura sia alle cessioni di prodotti oggetto di produzione e commercializzazione da parte della società che concede lo sconto, sia alle cessioni di beni prodotti da soggetti diversi.
Anche nella Risoluzione n. 362125/1986 è stato specificato che le cessioni a titolo di sconto o di abbuono, anche se riflettono beni diversi da quelli che hanno formato oggetto della cessione originaria, rientrano nella sfera di applicazione dell’art. 15, comma 1, n. 2), D.P.R. n.633/1972, a condizione che le cessioni stesse siano poste in essere in conformità alle originarie condizioni contrattuali.
La Circolare n. 25/1979, stabilisce che le cessioni a titolo di sconto, premio o abbuono, pattuite successivamente alla contrattazione originaria, sono soggette all'IVA, non potendo essere assimilate alle cessioni gratuite di cui all'art. 2, comma 2, n. 4), D.P.R. n. 633/1972.
Con riferimento al trattamento IVA, l'Agenzia Entrate conferma che le cessioni di beni a titolo di sconto, premio o abbuono, se previste da condizioni contrattuali originarie e riferite a beni con la stessa aliquota IVA della cessione principale, non concorrono a formare la base imponibile IVA (art. 15, co. 1, n. 2), DPR n. 633/1972).
Nel caso esaminato:
- i kit promozionali costituiti da abbigliamento personalizzato rientrano nella categoria degli sconti in natura e sono quindi esclusi dalla base imponibile IVA;
- anche i beni riscattabili tramite punti accumulati dai clienti "profile" sono considerati sconti in natura, purché vi sia un chiaro collegamento con la cessione principale degli pneumatici;
- viene riconosciuto il diritto alla detrazione dell'IVA sugli acquisti effettuati dalla società istante per i beni destinati alla promozione.
Riguardo al trattamento ai fini IRES e IRAP, l'Agenzia riconosce la deducibilità dei costi relativi ai beni e servizi ceduti come sconti in natura, considerandoli spese di vendita direttamente correlate ai ricavi d'impresa e non spese di rappresentanza.
La deducibilità è subordinata al principio di inerenza, inteso come stretta correlazione tra costi sostenuti e incremento dei ricavi.
- gli accantonamenti effettuati per beni da consegnare nell'esercizio successivo non sono deducibili ai sensi dell'art. 107, comma 4, del TUIR;
- ai fini IRAP, la deducibilità segue i criteri di derivazione dal bilancio e la stretta connessione con il valore della produzione netta.