Agevolazioni

Variazione catastale da Superbonus - Le regole delle Entrate sulle modalità di invio delle comunicazioni


Con Provvedimento 7 febbraio 2025, n. 38133, l’Agenzia delle Entrate stabilisce le modalità per la trasmissione delle comunicazioni ai contribuenti, riguardanti la mancata presentazione della dichiarazione catastale a seguito degli interventi previsti dal Superbonus. 

Il Provvedimento n. 38133/2025

Con il Provvedimento n. 38133/2025 in esame, l’Agenzia delle Entrate pubblicano le disposizioni di attuazione dell’art. 1, commi 86 e 87, della legge n. 213/2023 (legge di Bilancio 2024).

Si tratta, in particolare, delle regole per la comunicazione da inviare al contribuente intestatario catastale di immobili oggetto degli interventi agevolati con Superbonus in caso di mancata presentazione della dichiarazione di cui all’art. 1, commi 1 e 2, del regolamento di cui al decreto MEF n. 701/1994. 

In concreto, l'Agenzie delle Entrate invia una lettera a chi non ha ancora provveduto ad aggiornare la rendita catastale del proprio immobile agevolato con Superbonus,  per comprenderne le motivazioni, ed intimare in caso, sia dovuto, a provvedere all'aggiornamento.

Le comunicazioni riguarderanno le ipotesi in cui l’immobile si trovi ancora allo stato rustico oppure in corso di fabbricazione e sia stato magari chiesto l’incentivo del superbonus, ma anche i casi in cui ci potrebbe essere una rendita rivalutata superiore a determinate percentuali.

In particolare, con il Provvedimento in esame, le Entrate stabiliscono che al fine di agevolare l’adempimento spontaneo degli obblighi tributari relativi all’aggiornamento degli archivi catastali, l’Agenzia delle Entrate invia apposita comunicazione ai sensi dell'art. 1, comma 87, della legge n. 213/2023, agli intestatari catastali di immobili oggetto degli interventi di cui all'art. 119 del D.L. n. 34/2020 (decreto Rilancio), convertito, con modificazioni, dalla legge n. 77/2020, e successivamente modificato dall’art. 24 del D.L. n. 104/2023 (legge n. 136/2023), per i quali non risulta essere stata presentata, ove prevista, la dichiarazione di aggiornamento. 

A tal fine, l’Agenzia invia una lettera via PEC o con raccomandata con: a) codice fiscale, denominazione, cognome e nome del contribuente; b) identificativo catastale dell’immobile indicato dal contribuente nella Comunicazione dell’opzione relativa agli interventi di recupero del patrimonio edilizio, efficienza energetica, rischio sismico, impianti fotovoltaici e colonnine di ricarica ai sensi degli art. 119 e 121 del D.L. n. 34/2020, come modificati dalla legge n. 234 del 2021 (legge di Bilancio 2022); c) invito a fornire chiarimenti e idonea documentazione.

Gli intestatari catastali che hanno avuto conoscenza delle informazioni rese disponibili dalle Entrate possono regolarizzare le omissioni attraverso la presentazione delle dichiarazioni di cui all'art. 1, commi 1 e 2, del regolamento MEF n. 701/1994, beneficiando della riduzione delle sanzioni previste dall’art. 31 del R.D.L. n. 652/1939, come richiamato dall’art. 60 del D.P.R. n. 1142/1949, in ragione del tempo trascorso dalla commissione delle violazioni stesse secondo le modalità previste dall’art. 13 del D.Lgs. n. 472/1997

La dichiarazione, a carico degli intestatari dell’immobile, avviene con la presentazione alle Entrate di un atto di aggiornamento predisposto da un professionista tecnico abilitato (architetto, ingegnere, dottore agronomo e forestale, geometra, perito edile, perito agrario limitatamente ai fabbricati rurali, agrotecnico).

Anche i possessori, in caso di inerzia dei titolari dei diritti reali (ad esempio espropri, cause per usucapione, mancanza di eredi) possono presentare la dichiarazione DOCFA, nei soli casi di prima iscrizione in catasto dei beni immobili. 

In base alla normativa vigente, la presentazione degli atti di aggiornamento del Catasto dei Fabbricati prevede il versamento dei tributi speciali catastali.

Il termine di presentazione delle dichiarazioni al catasto è fissato in 30 giorni dal momento in cui i fabbricati sono divenuti abitabili o servibili all’uso cui sono destinati o comunque decorrenti dalla data di ultimazione della variazione nello stato per le unità immobiliari già censite (in caso di tardiva presentazione, si applicano le sanzioni secondo le normative vigenti). 

Sono esclusi dall’obbligo di accatastamento manufatti con superficie coperta inferiore a 8 metri quadrati; serre adibite alla coltivazione e protezione delle piante sul suolo naturale; vasche per l'acquacoltura o di accumulo per l'irrigazione dei terreni; manufatti isolati privi di copertura; tettoie, porcili, pollai, casotti, concimaie, pozzi e simili, di altezza utile inferiore a 1,80 metri, purché di volumetria inferiore a 150 metri cubi; manufatti precari, privi di fondazione, non stabilmente infissi al suolo; fabbricati in corso di costruzione-definizione; fabbricati che presentano un accentuato livello di degrado (collabenti); beni costituenti infrastrutture di reti pubbliche di comunicazione.