Riaddebito dei costi comuni da parte dell'Associazione di medicina di gruppo ai medici associati - Inquadramento IRES, IRAP e IVA
Con la Risposta all’interpello 7 febbraio 2025, n. 23, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito al trattamento fiscale delle operazioni di riaddebito dei costi comuni da parte di un’Associazione di medicina di gruppo ai propri medici associati. Il documento affronta la qualificazione ai fini IRES, IRAP e IVA, esaminando se tali operazioni possano beneficiare dell’esenzione IVA prevista dall’art. 10, comma 2, del D.P.R. n. 633/1972.
L’interpello
Nel caso in esame, l'Associazione istante è costituita da medici di medicina generale che hanno concordato di svolgere l'attività di medicina generale sotto la forma associativa della medicina di gruppo disciplinata dall'art. 40 del D.P.R. n. 270/2000 e dall'Accordo collettivo nazionale della Medicina generale 22 marzo 2005, avente la finalità, tra le altre, di perseguire maggiori e più qualificanti standard strutturali, strumentali e di organizzazione dell'attività professionale.
L'Associazione assume i costi di gestione dell'ambulatorio (spese amministrative, personale, ecc.) e addebita, senza oneri aggiuntivi, la quota di competenza di ciascun medico associato. Per l'addebito viene emessa fattura maggiorata di IVA al 22% e i medici associati mantengono il rapporto professionale diretto con l'ente sanitario locale il quale eroga i compensi direttamente ai medesimi, senza passare attraverso l'associazione e senza successivo riversamento.
L'istante ha precisato, altresì, che le operazioni attive sono costituite esclusivamente dal riaddebito dei costi di gestione ai medici associati e sono tutte assoggettate ad IVA nella misura del 22% e costituiscono unica voce di ricavo.
L’istante chiede quindi di chiarire il corretto inquadramento fiscale ai fini IRES, IRAP e IVA.
Soluzione delle Entrate
Con la risposta all’interpello in esame, l’Agenzia delle Entrate precisa che l'Associazione debba essere classificata come entità commerciale ai fini IRES e IRAP.
Per quanto riguarda l'IVA, l'Associazione sostiene che le prestazioni rese nei confronti dei propri associati possano beneficiare, al pari dei consorzi e delle cooperative, del regime di esenzione dell'IVA di cui all'art. 10, comma 2, del D.P.R. n. 633/1972, e della conseguente dispensa dagli adempimenti di cui all'art. 36-bis del D.P.R. n. 633/1972.
Il legislatore ha espressamente individuato quali soggetti destinatari dell'esenzione, i consorzi (costituiti anche in forma societaria) e cooperative con funzioni consortili ritenendole strutture associative coerenti con le finalità dell'esenzione e assimilabili, sotto il profilo organizzativo, alle generiche ''associazioni autonome di persone'' individuate dalla norma comunitaria.
L’Agenzia ha chiarito al riguardo che anche l’associazione avente forma di medicina di gruppo può rientrare nell'ambito applicativo dell'art. 10, comma 2, del d.P.R. n. 633 del 1972 che prevede che sono esenti dall'imposta le prestazioni di servizi effettuate nei confronti dei consorziati o soci da consorzi, ivi comprese le società consortili e le società cooperative con funzioni consortili, costituiti tra soggetti peri quali, nel triennio solare precedente, la percentuale di detrazione di cui all'art. 19-bis del medesimo D.P.R. n. 633/1972 sia stata non superiore al 10%, a condizione che i corrispettivi dovuti dai consorziati o soci ai predetti consorzi e società non superino i costi imputabili alle prestazioni stesse.