Compensi percepiti da Consulente UNICEF residente in Italia - Trattamento fiscale
Con la Risposta a interpello 23 gennaio 2025, n. 9, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che i compensi erogati alla cittadina italiana, Consulente dell’organizzazione internazionale UNICEF presso l’Ufficio di Roma, vanno tassati in Italia.
L’interpello
Nel caso in esame, l'istante è una cittadina italiana, residente in Italia, che è stata assunta dall'Agenzia delle Nazioni Unite UNICEF ECARO (UNICEF), con la qualifica di Consultant (Individual Contractor), vale a dire di Consulente.
La prestazione lavorativa è svolta in Italia, a Roma, presso l'avamposto dell'ufficio UNICEF di Ginevra creato nel 2016. Il contratto di lavoro prevede un pagamento per deliverables, da effettuarsi a fronte della presentazione di una richiesta interna da parte della lavoratrice nei confronti dell'UNICEF al momento della consegna di ogni deliverable, senza la necessità che questa apra partita IVA.
Trattandosi di contratto di lavoro di Consulenza, l'istante si interroga sull'effettiva esenzione da tassazione in Italia degli emolumenti percepiti dall'UNICEF, chiedendosi altresì se debba o meno aprire partita IVA per l'emissione di fatture, seppure non richieste da detta Organizzazione.
Soluzione delle Entrate
Con la risposta all’interpello in esame, l’Agenzia delle Entrate rileva come, in linea generale, i dipendenti di Organizzazioni internazionali beneficino di peculiari regimi di esenzione con riferimento ai redditi percepiti nell'esercizio delle relative funzioni.
La ragione di tale esenzione è quella di evitare che gli Stati aderenti alle Organizzazioni internazionali possano, attraverso l'esercizio della propria potestà impositiva, riappropriarsi di parte dei contributi versati a favore delle stesse.
I rapporti tra i singoli Stati (ospitanti) e gli Enti (ospitati) sono disciplinati dai c.d. Accordi di sede, i quali, limitando in qualche modo la sovranità dei primi, mirano a garantire il pieno svolgimento dell'attività dei secondi nonché a prevedere taluni privilegi e immunità in favore dei relativi dipendenti.
Ciò posto, si ricorda che nell’ordinamento italiano, l’art. 41 del D.P.R. n. 601/1973 stabilisce che “continuano ad applicarsi le esenzioni e agevolazioni previste dagli accordi internazionali resi esecutivi in Italia e dalle leggi relative ad enti e organismi internazionali”.
Tale norma riconosce, quindi, sul piano interno, l’applicazione di eventuali agevolazioni fiscali previste da accordi internazionali.
Con rifermento al caso in esame, l’Agenzia delle Entrate rileva come per l'UNICEF, che si inserisce nella struttura dell'ONU, si faccia riferimento alla Convenzione sui privilegi e le immunità delle Nazioni Unite, approvata dall'Assemblea generale ONU del 13 febbraio 1946 e resa esecutiva in Italia con la legge n. 1318 del 1957. Detta Convenzione prevede in favore dei funzionari («Oficials»), l'esenzione da qualsiasi imposta sugli stipendi e sugli emolumenti corrisposti dall'Organizzazione.
In conclusione, l’istante Consulente non è un membro dello staff in base alle Staff Regulations delle Nazioni Unite e alle politiche UNICEF, né un funzionario ai fini della Convenzione sui privilegi e le immunità delle Nazioni Unite. Pertanto, in assenza di tale essenziale requisito soggettivo, i compensi dalla stessa percepiti sono sottoposti a tassazione in Italia, senza la necessità di aprire la partita IVA.