Aumento dell'IVA al 22%: alcuni chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate
Dal 1° ottobre decorre l’aumento dell’aliquota ordinaria dell’IVA dal 21 al 22 per cento
Questo per effetto dell'articolo 40, comma 1-ter, del D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 (da ultimo modificato dall’articolo 11, comma 1, lett. a), del D.L. 28 giugno 2013, n. 76, convertito, con modificazioni,
dalla legge 9 agosto 2013, n. 99) .
Diversamente da quanto disposto in relazione al precedente aumento dell’aliquota ordinaria dal 20 al 21 per cento, intervenuto il 17 settembre 20112, il legislatore non ha modificato le norme specifiche del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 e, pertanto l'Agenzia delle entrate interviene (circolare 32/E del 5 novembre 2013) per coordinare in via interpretativa la nuova misura con le disposizioni del d.P.R. 633 che fanno riferimento alla aliquota ordinaria e alla percentuale di scorporo da applicare al corrispettivo delle operazioni effettuate dai commercianti al minuto e dagli esercenti le attività indicate
nell’articolo 22 del d.P.R. 633.
A quali operazioni si applica l'aumento?
L'Agenzia delle Entrate ricorda che la nuova aliquota del 22 per cento si applica alle operazioni effettuate a partire dalla entrata in vigore (1° ottobre 2013) di tale misura e che ai fini della individuazione del momento di effettuazione rilevano:
- per quanto concerne le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, l’articolo 6 del d.P.R. 633,
- per quanto concerne gli acquisti intracomunitari di beni, l’articolo 39 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito dalla L. 29 ottobre 1993, n. 427,
- per quanto concerne le importazioni, l’articolo 201 del codice doganale comunitario3.
IVA per cassa: quale aliquota?
In riferimento all’IVA per cassa L'Agenzia precisa che l’aliquota IVA applicabile resta comunque determinata sulla base del momento di effettuazione dell’operazione, individuato secondo i criteri ordinari sopra richiamati.
E' il cosiddetto “cash accounting”, introdotto dall’articolo 32-bis del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, che prevede deroghe in relazione al momento della esigibilità dell’imposta e dell’esercizio della detrazione ma non modifica i criteri di effettuazione delle operazioni.
Si ricorda che per coloro che optano per il regime dell’IVA per cassa, in quanto hanno un volume di affari non superiore ai due milioni di euro, l’articolo 32- bis dispone che l’IVA relativa alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi effettuate nei confronti di altri soggetti passivi IVA diventa esigibile al momento del pagamento dei relativi corrispettivi, ovvero, al più tardi, decorso un anno dall’effettuazione dell’ operazione. Allo stesso tempo, per gli stessi soggetti, il diritto alla detrazione dell’IVA assolta sugli acquisti è sospeso fino al momento del pagamento dei propri fornitori.
Come correggere gli errori?
L'Agenzia già comunicò (comunicato stampa n. 137 del 30 settembre u.s.) che, qualora nella fase di prima applicazione ragioni di
ordine tecnico impediscano di adeguare in modo rapido i software per la fatturazione e i misuratori fiscali, gli operatori potranno regolarizzare le fatture eventualmente emesse e i corrispettivi annotati in modo non corretto effettuando la variazione in aumento (art. 26, primo comma, del DPR n. 633 del 1972).
La regolarizzazione non comporterà alcuna sanzione se la maggiore imposta collegata all’aumento dell’aliquota verrà comunque versata entro i seguenti termini:
- per i contribuenti con periodo di liquidazione mensile entro la data di versamento dell’acconto IVA (27 dicembre) in relazione alle fatture emesse per i mesi di ottobre e novembre ed entro la data di liquidazione annuale (16 marzo) per le fatture emesse nel mese di dicembre;
- per i contribuenti con liquidazione trimestrale, entro i termini di liquidazione annuale, per le fatture emesse nell’ultimo trimestre.
Altri chiarimenti
La circolare 32/E introduce inoltre chiarimenti per specifici settori e attività, quali servizi di somministrazione di acqua, luce, gas: in questo caso - tenendo conto della complessa operatività del sistema gestionale delle utilities in argomento e delle difficoltà rappresentate dalle società di erogazione - l'Agenzia ritiene che, in alternativa ai criteri indicati nella circolare 45/E, nelle note di accredito emesse per conguagliare i consumi effettivi sia possibile applicare l’aliquota IVA ordinaria indicata nell’ultima fattura emessa per il periodo cui il conguaglio si riferisce e nei limiti dell’imposta addebitata con tale aliquota nella fattura stessa. Per la eventuale eccedenza di credito da restituire, si farà riferimento alle fatture immediatamente antecedenti fino al completo recupero degli importi.
Resta fermo che l’aliquota IVA delle note di accredito deve essere quella originariamente applicata, laddove la nota di variazione sia emessa per documentare conguagli tariffari, dovuti alla rideterminazione dei prezzi.
Naturalmente, nel caso in cui il saldo risulti a debito del cliente, l’aliquota IVA applicabile al saldo imponibile è quella vigente al momento di emissione della fattura di conguaglio.