Professioni non regolamentate: presto in vigore la legge
La Legge 14 gennaio 2013, n. 4 disciplina le professioni non organizzate in ordini o collegi, in attuazione dell’ art. 117 della Costituzione e nel rispetto dei principi dell’Unione europea, in particolare con riferimento alla Direttiva Bolkenstein (Direttiva 2006/123/CE del 12 dicembre 2006), recepita nell’ordinamento nazionale con il D.Lgs. 26 marzo 2010, n. 59, volta a facilitare il mercato dei servizi all'interno dell'Unione europea.
L’articolo 1 della Legge definisce l’ambito di applicazione delle norme, costituito da tutte le professioni a carattere abituale ed intellettuale, anche se non in via esclusiva o prevalente, per le quali non sia prevista espressamente la riserva di legge stabilita a favore delle professioni intellettuali ai sensi dell’ art. 2229 c.c.
Sono, inoltre, esclusi dalla previsione legislativa, le attività ed i mestieri artigianali, commerciali e di pubblico esercizio, nonché le professioni sanitarie.
La professione, intesa quale attività economica, anche organizzata, volta alla prestazione di servizi o di opere in favore di terzi, è esercitata in forma dipendente, o in forma individuale, associata, societaria, cooperativa, ed è fondata sull’autonomia, sulle competenze e sull’indipendenza di giudizio, in conformità a criteri di tutela della clientela.
Gli articoli 2 e 3 stabiliscono che i professionisti possano costituire associazioni professionali di natura privatistica, anche riunite in forme aggregative con specifica autonomia, su base volontaria, senza vincolo di rappresentanza esclusiva ed in totale indipendenza ed imparzialità.
Il fine perseguito dalle associazioni sarà quello di qualificare le attività professionali e di valorizzare le competenze degli associati, promuovendo la formazione continua e stabilendo il rispetto di un codice di condotta, nonché di prevedere strumenti di controllo a tutela dei consumatori e garanzie per gli utenti. L’articolo 4 dispone, in merito alla pubblicità on line delle associazioni professionali e delle loro forme aggregative, l’obbligo di pubblicazione sul proprio sito web di una serie di elementi informativi, individuati dall’articolo 5, diretti alla tutela dell’utente, con particolare riguardo ai principi di chiarezza e trasparenza.
L’articolo 6, con l’intento di promuovere l'autoregolamentazione volontaria, specifica che la qualificazione della prestazione professionale si basa sulla normativa tecnica UNI, che assicura l’applicazione di determinati parametri e criteri generali nel disciplinare l'esercizio dell’ attività professionale.
Gli articoli 7 ed 8 disciplinano il rilascio agli iscritti di attestazioni di vario genere, che possono avere ad oggetto l’iscrizione all’associazione così come altri aspetti, quali ad esempio il possesso di polizza assicurativa.
Tali attestazioni non costituiscono requisito necessario per l'esercizio dell’attività professionale e valgono per il periodo di iscrizione del professionista all’associazione.
L’articolo 9 precisa che le associazioni professionali e le forme aggregative collaborano nell’elaborazione della normativa UNI e favoriscono la costituzione di organismi di certificazione della conformità per i settori di competenza, che possono rilasciare, ad istanza del singolo professionista anche non iscritto ad alcuna associazione, un certificato di conformità alla norma tecnica UNI per la singola professione.
Con l’articolo 10 si introduce la previsione di sanzioni – con espresso richiamo a quelle previste all’art. 27 del Codice del consumo - nel caso di false informazioni pubblicate sul sito web dell’associazione o nelle attestazioni rilasciate ai professionisti.
La vigilanza sull'operato delle associazioni professionali è affidata al Ministero dello sviluppo economico.
Infine, la clausola di neutralità finanziaria di cui all’art. 11, implica che l’attuazione della Legge non comporti nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.