Amministrazione con copertura assicurativa INAIL ma senza INPS
Il Ministero dello Sviluppo Economico ha pubblicato la Risoluzione n.168104 del 5 novembre 2013 recante "art.71 co.6, lettera b) del D.Lgs. 59/2010 - Quesito in materia di requisiti professionali per il commercio al dettaglio di prodotti del settore merceologico alimentare e per la somministrazione di alimenti e bevande - Amministrazione con copertura assicurativa INAIL ma senza INPS".
Nello specifico si fa riferimento al quesito posto da una Regione che chiedeva se un soggetto legale rappresentante, nell'ultimo quinquennio, di due società operanti nel campo artigianale che avesse comunque svolto le proprie mansioni anche in qualità di socio lavoratore all'interno delle stesse, potesse essere considerato in possesso del requisito professionale per l'avvio e l'esercizio di attività commerciali operanti nel settore merceologico alimentare e per la somministrazione di alimenti e bevande.
Il quesito nasce in ragion del fatto che il soggetto in questione non era iscritto alla gestione previdenziale INPS, in quanto non qualificato come lavoratore dipendente, ma risultava essere iscritto all'INAIL e percepiva compensi in busta paga come amministratore della società.
Il dettato normativo
L'art.71 co.6, lettera b) del D.Lgs. 59/2010 riconosce il possesso del requisito professionale a chi ha "...per almeno due anni, anche se non continuativi, nel quinquiennio precedente, esercitato in propria attività di impresa nel settore alimentare o della somministrazione di alimenti e di bevande o che ha prestato la propria opera, presso tali imprese, in qualità di dipendente qualificato, addetto alla vendità o all'amministrazione o alla preparazione degli alimenti o in qualità di socio lavoratore o altre posizioni equivalenti o se trattasi di coniuge, parente o affine, entro il terzo grado, dell'imprenditore, in qualità di coadiutore familiare, comprovata dalll'iscrizione all'Istituto nazionale per la previdenza sociale".
Le disposizioni finali
In base a quanto disposto dalla normativa l'opera prestata ai fini del riconoscimento della qualifica professionale deve essere comprovata dall'iscrizione all'istituto nazionale per la previdenza sociale; possono comunque essere ammessi anche mezzi di prova equivalenti, come assicurazione INAIL e buste paga.