I chiarimenti del Ministero del Lavoro sulla genuinità delle partite IVA
La disposizione cui si riferisce la Circolare 27 dicembre 2012, n. 32, del Ministero del Lavoro è il nuovo articolo 69-bis del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, come introdotto dalla legge 28 giugno 2012, n. 92, di Riforma del mercato del lavoro, e successivamente modificato dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, di conversione del D.L. 22 giugno 2012, n. 83 (c.d. decreto “sviluppo”), che – nella sua versione attualmente in vigore – così recita:
« 1. Le prestazioni lavorative rese da persona titolare di posizione fiscale ai fini dell'imposta sul valore aggiunto sono considerate, salvo che sia fornita prova contraria da parte del committente, rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, qualora ricorrano almeno due dei seguenti presupposti:
a) che la collaborazione con il medesimo committente abbia una durata complessiva superiore a otto mesi annui per due anni consecutivi;
b) che il corrispettivo derivante da tale collaborazione, anche se fatturato a più soggetti riconducibili al medesimo centro d'imputazione di interessi, costituisca più dell'80 per cento dei corrispettivi annui complessivamente percepiti dal collaboratore nell'arco di due anni solari consecutivi;
c) che il collaboratore disponga di una postazione fissa di lavoro presso una delle sedi del committente.
2. La presunzione di cui al comma 1 non opera qualora la prestazione lavorativa presenti i seguenti requisiti:
a) sia connotata da competenze teoriche di grado elevato acquisite attraverso significativi percorsi formativi, ovvero da capacità tecnico-pratiche acquisite attraverso rilevanti esperienze maturate nell'esercizio concreto di attività;
b) sia svolta da soggetto titolare di un reddito annuo da lavoro autonomo non inferiore a 1,25 volte il livello minimo imponibile ai fini del versamento dei contributi previdenziali di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 2 agosto 1990, n. 233.
3. La presunzione di cui al comma 1 non opera altresì con riferimento alle prestazioni lavorative svolte nell'esercizio di attività professionali per le quali l'ordinamento richiede l'iscrizione ad un ordine professionale, ovvero ad appositi registri, albi, ruoli o elenchi professionali qualificati e detta specifici requisiti e condizioni. Alla ricognizione delle predette attività si provvede con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, da emanare, in fase di prima applicazione, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sentite le parti sociali.
4. La presunzione di cui al comma 1, che determina l'integrale applicazione della disciplina di cui al presente capo, ivi compresa la disposizione dell'articolo 69, comma 1, si applica ai rapporti instaurati successivamente alla data di entrata in vigore della presente disposizione. Per i rapporti in corso a tale data, al fine di consentire gli opportuni adeguamenti, le predette disposizioni si applicano decorsi dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.
5. Quando la prestazione lavorativa di cui al comma 1 si configura come collaborazione coordinata e continuativa, gli oneri contributivi derivanti dall'obbligo di iscrizione alla gestione separata dell'INPS ai sensi dell'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, sono a carico per due terzi del committente e per un terzo del collaboratore, il quale, nel caso in cui la legge gli imponga l'assolvimento dei relativi obblighi di pagamento, ha il relativo diritto di rivalsa nei confronti del committente ».
La presunzione di “irregolarità”
Tale disposizione discende dall’esigenza di contrastare a priori quei « fenomeni discorsivi che nascondono, con lo strumento della partita IVA, prestazioni inquadrabili nell’ambito della co.co.pro. o, addirittura, nell’ambito del lavoro subordinato ».
È stata, infatti, introdotta una presunzione (“semplice”, in quanto è sempre ammessa la prova contraria, seppure solo da parte del committente) in base alla quale le collaborazioni rese da soggetti titolari di partita IVA devono essere considerate rapporti di collaborazione coordinata e continuativa “a progetto” (e, al limite, rapporti di lavoro subordinato) qualora siano verificate contemporaneamente almeno due delle seguenti condizioni:
- che la collaborazione con uno specifico committente abbia durata almeno pari a 8 mesi annui per 2 anni consecutivi: la presunzione opera al superamento di 240 giorni (il mese ha infatti una durata convenzionale pari a trenta giorni) di collaborazione, anche non continuativi, per due anni consecutivi (l’anno è quello c.d. civile, compreso tra il 1° gennaio ed il 31 dicembre);
- che la sommatoria dei compensi corrisposti nell’anno dal singolo committente (o, comunque, « riconducibili al medesimo centro d’imputazione di interessi ») costituisca per due anni “solari” (non “civili”) consecutivi più dell’80% di quanto fatturato complessivamente (in ciascun anno) dal collaboratore: il Ministero chiarisce, in merito, che nel calcolo devono essere presi in considerazione solo ed esclusivamente i corrispettivi derivanti da prestazioni di tipo autonomo (fatturato), indipendentemente dall’effettivo incasso, riferibili a due periodi consecutivi di 365 giorni (gli anni solari dovranno tuttavia coincidere con gli anni civili qualora la seconda condizione che attiva la presunzione sia quella inerente il limite della durata della collaborazione);
- che il collaboratore abbia la disponibilità di una postazione fissa di lavoro presso il committente, ancorché di uso non esclusivo.
Le deroghe
La presunzione di irregolarità non opera in presenza dei seguenti requisiti (è necessario ricorrano entrambi contemporaneamente):
- qualora la prestazione sia connotata da competenze teoriche di grado elevato acquisite attraverso significativi percorsi formativi, ovvero da capacità tecnico-pratiche acquisite attraverso rilevanti esperienze maturate nell'esercizio concreto di attività: il Ministero chiarisce che tali condizioni (il grado elevato delle competenze e le rilevanti esperienze) possano essere comprovate dal possesso di un titolo o diploma di scuola secondaria (licei e formazione professionale), di un titolo di studio universitario (laurea, dottorato di ricerca, master), di qualifiche o diplomi conseguiti al termine di un percorso di apprendistato (di qualsiasi tipologia), di una qualifica o specializzazione attribuita durante un rapporto di lavoro subordinato sulla base del contratto collettivo di riferimento (per i fini qui di interesse, evidenziamo che il Ministero ritiene necessario che tale qualifica o specializzazione sia posseduta per almeno dieci anni) – tutti pertinenti all’attività specifica svolta dal collaboratore – ovvero dallo svolgimento dell’attività da almeno 10 anni (in via esclusiva o prevalente dal punto di vista reddituale);
- qualora il reddito annuo da lavoro autonomo (è esclusa dal calcolo qualsiasi altra tipologia di reddito) del prestatore sia almeno pari a 1,25 volte il livello minimo imponibile ai fini del versamento dei contributi previdenziali: poiché il minimale contributivo annuo per il 2012 era pari a euro 14.930,00, il requisito risulterebbe soddisfatto in presenza di un reddito (da lavoro autonomo) almeno pari a euro 18.662,50
In aggiunta alla deroga risultante dalla presenza dei suddetti requisiti, la norma in commento esclude altresì dall’applicabilità della presunzione di irregolarità quelle prestazioni lavorative svolte nell’esercizio di attività professionali per le quali la legge richiede l’iscrizione ad un ordine professionale, ovvero ad appositi registri, albi, ruoli, elenchi professionali, ecc., dettando specifici requisiti e condizioni.
Il decreto ministeriale cui la disposizione rinviava è stato emanato in data 20 dicembre 2012 e pubblicato in data 27 dicembre 2012: oltre a stabilire che i registri, albi, ruoli ed elenchi professionali che determinano l’efficacia della deroga in esame « sono esclusivamente quelli tenuti o controllati da una Amministrazione pubblica (…) nonché da federazioni sportive, in relazione ai quali l’iscrizione è subordinata al superamento di un esame di stato o comunque alla necessaria valutazione, da parte di specifico organo, dei presupposti legittimanti lo svolgimento della attività », il D.M. riporta in allegato, a mero titolo esemplificativo, un elenco di ordini, collegi, registri, albi, ruoli ed elenchi riconosciuti si fini della deroga in esame.
Gli effetti dell’efficacia della presunzione
Le prestazioni che danno adito all’operatività della presunzione devono essere inquadrate nell’ambito di una collaborazione coordinata e continuativa, in applicazione delle disposizioni tutte che regolano tale fattispecie contrattuale, « ivi compresa la disposizione dell’art. 69, comma 1 », in base alla quale « i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa instaurati senza l’individuazione di uno specifico progetto (…) sono considerati rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato sin dalla data di costituzione del rapporto ».
Pertanto, il primo passaggio consisterà nella conversione ex lege della prestazione resa dal soggetto titolare di partita IVA in una collaborazione coordinata e continuativa, ed in seconda battuta – appurata l’eventuale assenza del “progetto” – si giungerà alla ulteriore conversione in rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.
Il periodo transitorio
Il Ministero ricorda, infine, che la presunzione « si applica ai rapporti instaurati successivamente alla data di entrata in vigore della presente disposizione », ovverosia ai rapporti successivamente al 18 luglio 2012, mentre in relazione ai rapporti in corso a tale data le nuove disposizioni si applicheranno decorsi dodici mesi, cioè a partire dal 18 luglio 2013.
È opportuno infine aggiungere, in merito alle tempistiche di entrata a regime delle disposizioni in commento, che la verifica circa il superamento dei limiti di durata e di reddito connessi alla efficacia della presunzione, il Ministero ritiene che questa possa essere effettivamente applicabile solo al termine del 2014: essendo entrata in vigore la disposizione il 18 luglio 2012, i primi due anni utili ai fini della misurazione della durata della prestazione e del reddito conseguito (fatturato) saranno il 2013 ed il 2014.
È tutto qui?
Ovviamente no.
Il Ministero conclude il suo intervento ricordando ai propri ispettori che la presunzione introdotta dal nuovo articolo 69-bis è solo uno strumento aggiuntivo (non da poco, se consideriamo che ha l’effetto di invertire l’onere della prova circa la non operatività della presunzione che, invece, interviene in via automatica al ricorrere dei presupposti descritti) rispetto all’applicazione, alla verifica ed alla valutazione dei normali criteri di qualificazione del rapporto di lavoro subordinato di cui all’art. 2094 c.c. e dei relativi indici “sintomatici” di irregolarità sui quali in più occasioni il Ministero del lavoro si è soffermato nelle sue circolari.