Riforma fiscale: nuove aliquote e modifiche alle detrazioni. Le istruzioni operative
Il D.Lgs. 216/2023, recante “Attuazione del primo modulo di riforma delle imposte sul reddito delle persone fisiche e altre misure in tema di imposte sui redditi” contiene disposizioni che attuano taluni principi e criteri direttivi della Legge 9 agosto 2023, n. 111 (Legge Delega al Governo per la riforma fiscale).
La nuova Irpef: nuove aliquote e scaglioni di reddito
Rilevanti le novità in materia di IRPEF: l’articolo 1 , comma 1, con effetti limitati al periodo d’imposta 2024, dispone l’applicazione di nuove aliquote e scaglioni di reddito in sede di determinazione dell’imposta lorda.
Rispetto alla disciplina recata dal articolo 11, comma 1, del TUIR è prevista una riduzione da quattro a tre degli scaglioni di reddito e delle corrispondenti aliquote.
Per l’anno 2024 – ai fini della determinazione dell’IRPEF - l’imposta lorda è calcolata applicando le seguenti aliquote per scaglioni di reddito:
- 23 per cento per i redditi fino a 28.000 euro;
- 35 per cento per i redditi superiori a 28.000 euro e fino a 50.000 euro;
- 43 per cento per i redditi che superano 50.000 euro.
Si riporta di seguito lo schema per il calcolo dell’IRPEF sulla base delle regole vigenti per il periodo d’imposta 2024 .
SCAGLIONI | ALIQUOTE | IMPOSTA DOVUTA |
fino a 28.000 euro | 23% | 23 per cento sul reddito |
da 28.001 fino a 50.000 euro | 35% | 6.440 euro + 35 per cento sul reddito che supera i 28.000 euro e fino a 50.000 euro |
oltre i 50.000 euro | 43% | 14.140 euro + 43 per cento sul reddito che supera i 50.000 euro |
Detrazioni da lavoro dipendente e assimilato: come si modificano nel 2024
Con la riforma fiscale si assiste ad un innalzamento – con efficacia limitata al periodo d’imposta 2024 - della detrazione prevista per i contribuenti titolari di redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati di cui all’art. 13, comma 1, lettera a), primo periodo, del TUIR.
E’ stata innalzata da 1.880 euro a 1.955 euro la detrazione da lavoro dipendente se il reddito complessivo non supera 15.000 euro.
La no tax area è ampliata a 8.500 euro per i titolari di redditi di lavoro dipendente. Con tale modifica, l’ammontare del reddito escluso da imposizione previsto per titolari di redditi di lavoro dipendente e di taluni assimilati viene di fatto equiparato a quello già vigente a favore dei pensionati.
Gli importi delle detrazioni da lavoro dipendente dovranno essere calcolati seguendo questo schema:
REDDITO | IMPORTO DELLA DETRAZIONE |
fino a 15.000 | 1.955 (non inferiore a 690 o, se a tempo determinato, non inferiore a 1.380) |
oltre 15.000 e fino a 28.000 | 1.910 + 1.190 x [(28.000 - reddito) / (28.000 - 15.000)] |
oltre 28.000 e fino a 50.000 | 1.910 x [(50.000 - reddito) / (50.000 - 28.000)] |
oltre 50.000 | nessuna detrazione |
Modifiche al trattamento integrativo
Il comma 3, art. 1, del Decreto modifica per l’anno d’imposta 2024, il requisito richiesto per il riconoscimento del trattamento integrativo di cui all’art.1, c.1, D.L. 3/2020, convertito con modificazioni dalla L.21/2020.
Ai contribuenti con reddito complessivo di ammontare non superiore a 15.000 euro, il trattamento integrativo viene concesso quando l’imposta lorda, da determinarsi sui redditi di lavoro dipendente e sui redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente è di importo superiore alla detrazione spettante ai sensi dell’articolo 13, comma 1, del TUIR diminuita dell’importo di 75 euro rapportato al periodo di lavoro nell’anno.
La previsione della riduzione di 75 euro della detrazione di cui all’articolo 13, comma 1, del TUIR mira a neutralizzare l’incremento dell’importo della detrazione per redditi di lavoro dipendente (di cui sopra), che avrebbe potuto determinare la perdita del beneficio per alcuni soggetti.
Revisione della disciplina delle detrazioni fiscali ex art. 15 TUIR per i contribuenti con reddito superiore a 50.000 euro
Sono state introdotte – dall’art. 2 del Decreto – alcune modifiche alla disciplina delle detrazioni per oneri che interessano i contribuenti titolari di un reddito complessivo superiore a 50.000 euro.
Nello specifico, è stata introdotta – per i citati soggetti - una riduzione di un importo pari a 260 euro dell’ammontare della detrazione dall’imposta lorda spettante per l’anno 2024, in relazione a:
a) gli oneri per i quali spetta la detrazione del 19 per cento delle spese sostenute (la disposizione non riguarda le spese sanitarie di cui all’articolo 15, comma 1, lettera c), del TUIR);
b) le erogazioni liberali in favore dei partiti politici;
c) i premi di assicurazione per rischio eventi calamitosi.
Il taglio sulla detrazione dev’essere operato sull’importo della detrazione determinato tenendo conto di quanto disposto dall’articolo 15, comma 3-bis, del TUIR ossia che la detrazione in parola spetta:
- per l’intero importo qualora il reddito complessivo non ecceda 120.000 euro;
- parzialmente nel caso in cui il reddito complessivo ecceda 120.000 euro. In questo caso la detrazione è riconosciuta per la parte che risulta dal seguente calcolo: 240.000 euro – (reddito complessivo) / 120.000 euro
Più precisamente, per i titolari di reddito complessivo superiore a 120.000 euro, la decurtazione va applicata alla detrazione dall’imposta lorda che risulta già ridotta per effetto delle disposizioni contenute nel comma 3-bis dell’art.15 TUIR.
Adeguamento della disciplina delle addizionali regionale e comunale all’IRPEF
I Comuni, le Regioni e le Province autonome hanno tempo fino al 15 aprile 2024, ai sensi dell’art. 3, c. 1, del Decreto, per adeguare la disciplina delle addizionali regionale e comunale alla nuova articolazione degli scaglioni e delle aliquote dell’IRPEF.
Addio all’Ace (Aiuto alla Crescita Economica)
La riforma fiscale ha determinato il superamento dell’ACE, aiuto finalizzato a favorire la crescita economica delle aziende riequilibrando il trattamento fiscale tra le società che si finanziano con debito e quelle che si finanziano con capitale proprio.
In particolare, l’articolo 5 del Decreto dispone l’abrogazione, a decorrere dal periodo d’imposta 2024, della disciplina ACE di cui all’articolo 1 del D.L.201/2011.
Le deduzioni pregresse potranno comunque essere utilizzate nelle dichiarazioni dei redditi successive fino ad esaurimento.