Il soggetto istante eroga prestazioni sanitarie, quali esami di laboratorio e diagnostica; vista la natura dell'attività svolta, così come previsto dal Dl n. 119/2018, non emette fattura elettronica per documentare le prestazioni sanitarie rese nei confronti delle persone fisiche.
Il quesito è il seguente: le prestazioni rese a pazienti non residenti in Italia debbono essere comunicate tramite esterometro, tenuto conto che la normativa "nel prevedere l'obbligo di comunicazione delle operazioni effettuate e ricevute verso e da soggetti non residenti nel territorio dello Stato, non chiarisce come comportarsi nel caso in cui la controparte sia una persona fisica che non esercita attività d'impresa, arte o professione"?
Risposta n. 327
L'Agenzia delle Entrate ha ribadito che la naturale necessità di tutelare i dati personali, legati allo stato di salute delle persone, ha come conseguenza il divieto generale di invio dei dati, anche tramite esterometro.
Le prestazioni sanitarie rese nei confronti di persone fisiche, siano essi residenti o non residenti, non devono essere documentate nè tramite fattura elettronica nè tramite esterometro, nel rispetto del Provvedimento emanato il 15 novembre 2018 dal Garante per la protezione dei dati personali.