La Legge di bilancio 2018 (commi da 96 a 99) ha introdotto un nuovo credito d'imposta destinato alle imprese che acquistano prodotti realizzati con materiali derivati da plastiche miste, provenienti dalla raccolta differenziata degli imballaggi in plastica o da selezione di rifiuti urbani residui. L'intento del legislatore è quello di incentivare il riciclaggio delle plastiche miste e degli scarti non pericolosi dei processi di produzione industriale e della lavorazione di selezione e di recupero dei rifiuti solidi urbani.
Misura del credito e utilizzo
Il credito d'imposta è concesso, per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020, nella misura del 36% delle spese sostenute e documentate riferite agli acquisti sopra descritti fino ad un importo massimo annuale di 20.000 euro per ciascun beneficiario. Il credito è utilizzabile esclusivamente in compensazione F24 tramite i canali telematici dell'Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell'operazione di versamento. Inoltre, il credito dovrà essere esposto nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di riconoscimento.
Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito imponibile Ires/Irap, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, co. 5, del Tuir e non è soggetto al limite annuale di 250.000 euro posto per l’utilizzo dei crediti di imposta, di cui all'art. 1, c. 53 L. 244/2007.
Il credito d'imposta spetta ai beneficiari a decorrere dal 1° gennaio del periodo d'imposta successivo a quello in cui sono stati effettuati gli acquisti agevolati.
I criteri e le modalità di fruizione del credito d'imposta saranno stabiliti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della Legge di bilancio 2018.