Definizione agevolata liti pendenti: la presentazione della domanda scade il 30 settembre 2023
L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato due risposte, la numero 422 e la numero 423 con in oggetto la Definizione agevolata delle liti pendenti – Atti oggetto delle controversie definibili e ricadute dichiarative – Articolo 1, comma 186, legge 29 dicembre 2022, n. 197.
Cosa prevede il comma 186?
Le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui e' parte l'Agenzia delle entrate ovvero l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, pendenti in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello innanzi alla Corte di cassazione, anche a seguito di rinvio, alla data di entrata in vigore della presente legge, possono essere definite, a domanda del soggetto che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio o di chi vi e' subentrato o ne ha la legittimazione, con il pagamento di un importo pari al valore della controversia. Il valore della controversia e' stabilito ai sensi del comma 2 dell'articolo 12 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.
Il comma 193 prevede che siano escluse dalla suddetta definizione agevolata le controversie concernenti anche solo in parte:
- le risorse proprie tradizionali previste dall'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), delle decisioni 2007/436/CE, Euratom del Consiglio, del 7 giugno 2007, 2014/335/UE, Euratom del Consiglio, del 26 maggio 2014, e 2020/2053/UE, Euratom del Consiglio, del 14 dicembre 2020, e l'imposta sul valore aggiunto riscossa all'importazione;
- le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 16 del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015.
La Circolare 2/E/2023 aveva chiarito che rientravano in questa definizione agevolata anche gli atti di recupero dei crediti d'imposta indebitamente utilizzati e si ricorda che In caso di ricorso pendente- come nel caso della Risposta n° 422 - iscritto nel primo grado, la controversia può essere definita con il pagamento del 90 per cento del valore della controversia.
La stessa Agenzia delle Entrate con la pubblicazione della Risposta n° 422 specifica che "A tal riguardo, con provvedimento direttoriale dell'Agenzia delle Entrate, prot. n. 30294/2023 del 1° febbraio 2023, sono state definite le modalità di attuazione della misura deflattiva in commento, prevedendo, al punto 6, che la definizione si perfeziona con la presentazione della domanda e con il pagamento dell'importo netto dovuto o della prima rata entro il termine e con le modalità indicate nei punti 4 e 5. Qualora non ci siano importi da versare, la definizione si perfeziona con la sola presentazione della domanda.
Si evidenzia, tuttavia, che l'articolo 1, comma 200, della Legge di Bilancio 2023, dispone che l'eventuale diniego della definizione agevolata deve essere notificato entro il 30 settembre 2024 con le modalità previste per la notificazione degli atti processuali. Il diniego è impugnabile entro sessanta giorni dalla notificazione del medesimo dinanzi all'organo giurisdizionale presso il quale pende la controversia. Nel caso in cui la definizione della controversia è richiesta in pendenza del termine per impugnare, la pronuncia giurisdizionale può essere impugnata dal contribuente unitamente al diniego della definizione entro sessanta giorni dalla notifica di quest'ultimo ovvero dalla controparte nel medesimo termine".
Quindi, i soggetti interessati debbono:
- presentare la domanda entro il 30 settembre 2023;
- pagare la somma o la prima rata entro il 30 settembre 2023 (e le seguenti a scadenza)
in attesa del perfezionamento della definizione (l'eventuale diniego potrà essere notificato dalla stessa Agenzia entro il 30 settembre 2024).
Si ricorda che...
La Corte di Cassazione, con ordinanza 2 aprile 2020, n. 7661, in merito alla chiusura delle liti ha precisato che, la definizione agevolata «costituisce la forma procedimentale atipica di definizione del rapporto tributario, che prescinde da un'analisi delle varie componenti ed esaurisce il rapporto stesso mediante definizione forfettaria e immediata, nella prospettiva ... di recuperare risorse finanziarie e di ridurre contenzioso, e non invece in quella dell'esatto accertamento dell'imponibile.».